Che cos’è Voluntary Disclosure?
La Volontary Disclosure consente ai cittadini italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali di qualsiasi natura all’estero e non dichiarate al Fisco, di sanare la propria posizione, anche penale ad eccezione di alcune casistiche, pagando le relative imposte in misura notevolmente ridotta.I contribuenti possono attivare la procedura straordinaria per rimediare a omissioni e irregolarità commesse fino al 30 settembre 2014 in materia di emersione e rientro di capitali.
A chi può interessare?
Possono aderire anche gli «estero residenti fittizi», i cittadini «trasferiti» in Paesi black list, i soggetti «esterovestiti», i trust e i trust «esterovestiti», i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere. È possibile accedere alla procedura per tutti i periodi d’imposta per i quali non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
I contribuenti potranno anche conferire ad una fiduciaria italiana l’incarico, anche senza intestazione, dopo aver utilizzato la voluntary disclosure, per mantenere le attività all’estero.
In tal modo il contribuente sarà esonerato dalla compilazione del quadro RW della dichiarzione dei redditi. Sarà, infatti, la Fiduciaria ad effettuare il calcolo delle imposte dovute ed a provvedere al loro versamento all’amministrazione finanziaria italiana.
A cosa serve
Serve per regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale dei capitali detenuti all’estero compiute fino al 30 settembre 2014. La procedura prevede l’obbligo di versare le imposte evase e gli interessi in maniera integrale, mentre le sanzioni godono di notevoli ed interessanti riduzioni.
Chi può aderire
Tutte le Persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate residenti in Italia.
Come funziona
Sulla base di tutte le informazioni e dei documenti prodotti dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ri-determina in maniera analitica tutte le imposte dovute (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali), maggiorate degli interessi.
Arco temporale del Periodo coperto
La voluntary deve riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono scaduti i termini ordinari per l’accertamento. Viene escluso il raddoppio dei termini ex dl n. 78/2009 per i capitali detenuti in paesi black list (il raddoppio opera sempre e comunque invece in presenza di reato)
Chi non può aderire
La collaborazione volontaria non è permessa ed accettata dall’Agenzia delle Entrate se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di indagine amministrativa o penale relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa (inclusi i questionari)
Come è attuata la Copertura penale
Nei confronti del contribuente che si avvale della voluntary è esclusa la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del dlgs n. 74/2000. Si tratta cioè dei seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessa versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA. E’ esclusa anche l’applicazione delle sanzioni penali su riciclaggio e autoriciclaggio
Sanzioni tributarie da monitoraggio
Le sanzioni previste per le violazioni sul quadro RW del modello UNICO vengono ridotte alla metà del minimo edittale. L’adesione all’accertamento comporta uno specifico ulteriore abbattimento ad un terzo del minimo: in buona sostanza la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell’importo che non è stato dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all’1% annuo nei paesi cosidetti black list. Il beneficio viene concesso dall’Agenzia delle Entrate a talune condizioni, primo tra tutti l’obbligo di trasferire in Italia o in un paese white list i capitali, oppure di consentire adeguata trasparenza se le attività vengono mantenute presso un intermediario estero
Sanzioni tributarie su imposte
Nei confronti del contribuente che intende avvalersi della procedura, la misura minima della sanzioni per le violazioni in materia di imposte è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. E’ altresì possibile anche in questo caso l’abbattimento fino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.
Quando si paga
Il contribuente dovrà versare le somme richieste dal fisco in un termine variabile oscillante tra i 15 e i 60 giorni, a seconda del tipo di atto notificato dall’Agenzia. Esclusa la facoltà di compensare il quantum dovuto con eventuali crediti fiscali. E’ possibile versare in unica soluzione o in tre rate mensili.
Segnalazione al PM
Le Entrate avranno 30 giorni di tempo per comunicare all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai fini dell’esclusione della punibilità per i delitti coperti della sanatoria.
Modalità di Calcolo a forfait
Per i patrimoni fino a 2 milioni di euro, il contribuente può chiedere il calcolo delle imposte a forfait, applicando l’aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo