L’informativa numero 70/2019 del CNDCEC ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa ed alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato, tra gli altri, nelle seguenti ipotesi:
Visto Conformità Dottore Commercialista
1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica
(firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale. E nemmeno con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
Il visto di conformità è dunque considerato irregolare qualora il professionista che lo rilascia, pur risultando “ATTIVO” nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali, non coincide con la persona fisica che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione.
La dissociazione tra soggetto che trasmette la dichiarazione e professionista che appone il visto di conformità è possibile?
Soltanto qualora quest’ultimo risulti “collegato” con uno dei soggetti diversi dalle persone fisiche ivi indicati (associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti aventi le caratteristiche più sopra ricordate) incaricato alla trasmissione della dichiarazione in via telematica
Anche per tale fattispecie, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel darà informazione circa l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista.
Comparirà con un apposito messaggio di errore inserito nella sezione “Segnalazioni” della ricevuta stessa.
Visto di conformità: soggetti abilitati
I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono:
- Responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf;
- Dottori commercialisti ed esperti contabili
- Consulenti del lavoro
- Soggetti iscritti nei ruoli di periti alle Camere di Commercio. (questi non possono però apporre il visto sul “Modello 730”).
Per il rilascio del visto, il professionista di alto profilo di onorabilità e moralità, oltre a possedere la partita Iva. Deve essere abilitato inoltre ai servizi telematici Entratel.
Prima di esercitare il rilascio del visto di conformità, il professionista è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione, ai sensi dell’art. 21 del D.M.164/99, nella quale deve indicare:
- dati anagrafici, qualifica professionale posseduta, codice fiscale e numero di partita IVA;
- domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
- codice fiscale e la sede dello studio professionale associato in cui collabora o società di servizi nella quale presta il proprio operato.
Visto di conformità: operatività tramite Studio Associato o Società di Servizi
Il visto di conformità può essere rilasciato da
1 ) l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998
Si tratta, come è noto, degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro.
Oltre ai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993.
Sono quelli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
2) la società commerciale di servizi contabili (CED) le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998. (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
3) la società tra professionisti (STP) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.
Visto e Responsabilità del Commercialista e professionisti e sanzioni
Le inadempienze commesse dal professionista nel rilascio del visto di conformità comportano l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie.
Le sanzioni amministrative possono variare da € 258 a € 2.582,42. In caso di gravi e ripetute omissioni, i professionisti abilitati possono vedersi sospesa la facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che varia da uno a tre anni.