UNICO PF: I CAMBIAMENTI PER IL QUADRO RU

Come noto, nel quadro RU il contribuente deve indicare i crediti d’imposta di cui ha fruito nell’anno 2015. Non si tratta di crediti “ordinari” quali crediti d’imposta (IVA, ritenute, imposte dirette ecc..) ma di crediti concessi a seguito dell’introduzione di Leggi particolari al fine di agevolare, nello svolgimento delle proprie attività le imprese. E’ importante ricordare che i crediti d’imposta compresi nel quadro RU sono soggetti a regole specifiche diverse dai crediti d’imposta ordinari. Il quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Il suddetto quadro è composto da cinque sezioni:
la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta; “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II) e il credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L.296/2006” (da esporre nella sezione IV. La sezione I è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo compilato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare.
La sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio).
La sezione IV è destinata al credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006.
La sezione V è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel presente quadro (Altri crediti d’imposta).
La sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).
I soggetti che attribuiscono i crediti d’imposta ai propri soci o associati devono indicare nell’apposito rigo “Credito d’imposta trasferito”, presente in ciascuna sezione del quadro, l’importo del credito d’imposta distribuito ai soci, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli soci o associati. I soci devono esporre l’importo ricevuto nel rigo “Credito d’imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione VI-A i dati del soggetto cedente.
Le principali novità del modello
Nel quadro andranno indicate le seguenti nuove agevolazioni:
-credito d’imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (art. 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012);
Codice di credito: 87
-credito d’imposta per la promozione del sistema musicale italiano (art. 7 del decreto-legge n. 91 del 2013);
Codice di credito: 93
-credito d’imposta per il restauro delle sale cinematografiche (art. 6 del decreto-legge n. 83/2014);
Codice di credito: A4
-credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (art. 9 del decreto-legge n. 83/2014);
Codice di credito: A5
-credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turisticoalberghiere (art. 10 del decreto-legge n. 83/2014);
Codice di credito: A6
-credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo per il potenziamento del commercio elettronico (art. 3, comma 1, del decretolegge n. 91/2014);
Codice di credito: A7
-credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie (art.3, comma 3, del decreto-legge n. 91/2014);
Codice di credito: A8
-credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per l’acquisizione di beni capitali (art. 32-bis del decreto-legge n. 133/2014);
Codice di credito: B2
-credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per la formazione del personale (art. 32-bis del decreto-legge n. 133/2014);
Codice di credito: B3
-crediti d’imposta a favore dei produttori indipendenti di opere televisive e di opere web nazionali ed estere (art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 91/2013);
Codice di credito: B5: credito d’imposta per produttori indipendenti
B6: credito d’imposta per opere web
B7/B8: credito d’imposta per opere estere (B7) e opere estere web (B8)
-credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del decreto-legge n. 145/2013, sostituito dall’art. 1, comma 35, Legge 190/2014);
Codice di credito: B9
-credito d’imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e di arbitrato (art. 21-bis del decreto-legge n. 83/2015);
Codice di credito: C2

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