Tasse 2016 saldi e acconti imposte

In data 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 delle imposte dirette, ossia di Irpef, Ires e Irap, della cedolare secca e dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che operano in regime di vantaggio o in regime forfettario.
Qualora non si adempisse entro la suddetta data, è comunque possibile eseguire il versamento entro i successivi 30 giorni, senza l’applicazione di nessuna sanzione, ma applicando una maggiorazione pari allo 0,40% che verrà sommata al tributo dovuto. Si sottolinea in questa sede che essendo sabato 16 luglio il trentesimo giorno successivo, la data ultima è stabilita nel giorno lunedì 18 luglio 2016.
Il saldo ed il primo acconto possono essere rateizzati (con applicazione di interessi) al massimo fino a novembre. Il secondo o unico acconto 2016 è, invece, versato entro il 30 novembre senza alcuna possibilità di rateizzazione.
I contribuenti devono ricordare che in caso di presentazione di Modello 730/2016 con sostituto d’imposta, il contribuente non deve preoccuparsi di eseguire alcun versamento, poiché l’importo dovuto sarà trattenuto in busta paga (o cedolino pensione se si tratta di pensionato). Nel caso, invece, di presentazione di Modello Unico o di Modello 730 senza sostituto, il versamento è eseguito con Modello F24 alle predette scadenze.
IRPEF E ADDIZIONALI COMUNALI: Con riferimento all’acconto IRPEF 2016, questi è dovuto solo se il rigo “Differenza” del prospetto di liquidazione (Quadro RN Modello Unico o prospetto 730-3 Modello 730) risulta superiore ad euro 51,65. Se dovuto, esso è pari al 100% di tale rigo. Inoltre, se il rigo differenza è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto (da versarsi entro il 16 giugno o 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, pari al restante 60% (da versarsi entro il 30 novembre). Se, invece, il 100% del rigo differenza è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre. Quanto all’addizionale regionale si ricorda che la stessa non è dovuta in acconto ma solo a saldo. Invece, l’addizionale comunale è dovuta anche in acconto e l’acconto 2016 è pari al 30% dell’addizionale dovuta per il periodo d’imposta 2015 ed è versato negli stessi termini del primo acconto IRPEF.
IRES: Il saldo IRES 2015 a debito è riportato al rigo RN23 del Modello Unico SC/2016. Anche l’IRES, come l’IRPEF è da versarsi in acconto. L’acconto non è dovuto se il rigo RN17 è d’importo non è superiore al 20,66 euro. L’acconto IRES 2016 è pari al rigo differenza (rigo RN17) ed è da versarsi in due rate o unica rata. In particolare, se il 40% del rigo RN17 è inferiore a 103 euro, l’acconto 2016 è da versarsi in unica soluzione (entro il 30 novembre). Se, invece, il 40% del rigo RN17 è pari o superiore a 103 euro, l’acconto 2016 è da versarsi in due rate di cui la prima (pari al 40% del rigo RN17) da versarsi entro il 16 giugno (o 18 luglio con maggiorazione) e la seconda (pari al restante 60% del rigo RN17) da versarsi entro il 30 novembre. Sia relativamente all’Ires che all’Irpef, il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili (massimo fino a novembre) mentre il secondo o unico acconto non è rateizzabile. Inoltre si ricorda che i soggetti che approvano il bilancio oltre il 30 aprile, versano il saldo ed il primo acconto entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Qualora, il bilancio non dovesse essere approvato entro il termine previsto, il versamento è comunque eseguito entro il 16 del mese successivo a quello in cui doveva avvenire l’approvazione.
IRAP: Il saldo IRAP 2015 a debito è riportato al rigo IR26 del Modello IRAP 2016. Anche l’IRAP è da versarsi in acconto per il quale si segue lo stesso meccanismo dell’IRES. L’acconto IRAP 2016 è pari al rigo (rigo IR21) ed è da versarsi in due rate o unica rata. L’acconto non è dovuto se il rigo IR21 è di importo non superiore al 20,66 euro In particolare, se il 40% del rigo IR21 è inferiore a 103 euro, l’acconto 2016 è da versarsi in unica soluzione (entro il 30 novembre). Se, invece, il 40% del rigo IR21 è pari o superiore a 103 euro, l’acconto 2016 è da versarsi in due rate di cui la prima (pari al 40% del rigo IR21) da versarsi entro il 16 giugno (o 18 luglio con maggiorazione) e la seconda (pari al restante 60% del rigo IR21) da versarsi entro il 30 novembre. Saldo e primo acconto possono rateizzarsi fino a novembre (il secondo o unico acconto non è rateizzabile).
CEDOLARE SECCA: Il saldo relativo alla cedolare secca 2015 a debito è riportato al rigo RB11 colonna 11 del Modello Unico/2016 o al rigo 99 colonna 7 prospetto 730-3 del Modello 730/2016. Anche la cedolare è da versarsi in acconto. Tuttavia, l’acconto 2016 è dovuto solo se la cedolare dovuta per il periodo d’imposta 2015 (colonna 3 rigo RB11 o rigo 81 prospetto 730-3) è superiore ad euro 51,65. Se dovuto, esso è pari al 95% della cedolare dovuta per il periodo d’imposta 2015 ossia il 95% di colonna 3 rigo RB11 (Modello Unico/2015) o 95% di rigo 81 prospetto 730-3 (Modello 730/2016). Inoltre, se il 95% è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto (da versarsi entro il 16 giugno o 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda pari al restante 60% (da versarsi entro il 30 novembre). Se, invece, il 95% è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre. Mentre il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili (massimo fino a novembre), il secondo invece o unico acconto non è rateizzabile.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O IN REGIME FORFETTARIO: Il saldo 2015 a debito riferito all’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che nel 2015 hanno operato in regime di vantaggio o in regime forfettario è riportato al rigo LM46 del Modello Unico/2016.
Con riferimento all’acconto 2016, questi è dovuto solo se il rigo “Differenza” (rigo LM42) è superiore ad euro 51,65. Se dovuto, esso è pari all’importo totale indicato in tale tale rigo. Inoltre, se il 100% del rigo differenza è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto (da versarsi entro il 16 giugno2 o 18 luglio 20163 con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, pari al restante 60% (da versarsi entro il 30 novembre). Se, invece, il 100% del rigo differenza è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre. Il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili (massimo fino a novembre) mentre per il secondo o unico acconto non si può procedere ad una rateizzazione).
In ultima analisi preme ricordare che con il comunicato Stampa N° 107 di ieri 14/06/2016, il MEF ha comunicato che slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. In particolare, la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi (es. i soggetti che operano in regime di vantaggio o forfettario), compresi i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

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