RICONOSCIMENTO STATUS SSD
Riconoscimento Status ASD o SSD necessaria l’iscrizione al registro telematico del CONI. Il CONI è l’unico organismo autorizzato a certificare lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica. L’iscrizione e la tenuta dell’aggiornamento è tenuta online sul registro del CONI all’indirizzo https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html
L’iscrizione dal 2018 è semplificata in quanto viene richiesta l’iscrizione dall’Ente Affiliante.
L’iscrizione al CONI è requisito sine qua non per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno pena la decadenza della legge agevolata 398/1991 tra cui la semplificazione negli adempimenti contabili, la determinazione del reddito agevolato e dei relativi obblighi IVA.
Dal 1 Gennaio 2022 entra in funzione il Nuovo Registro Telematico delle attività sportive dilettantistiche che sostituirà il precedente Registro 2.0 e sarà tenuto dalla società SPORT E SALUTE SPA (trasferimento tra i registri automatico) .
COSTITUZIONE SSD SRL senza fine di lucro
Stipula atto costitutivo: deve contenere le norme previste dai commi 17 e 18 dell’art. 90 della Legge 289/2002 e della delibera del Consiglio Nazionale del CONI con la precisazione che la clausola di democraticità non si applica alle SSD.
Statuto con indicazione anche dei dati dei soci fondatori; in maniera specifica gli obiettivi della SSD e le norme che regolamentano il suo funzionamento; clausole per poter usufruire delle agevolazioni previste per le SSD. Ai fini fiscali sono obbligatorie le clausole (co. 8 dell’art. 148 TUIR) di esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati il diritto di voto per le approvazioni e modifiche dello statuto e dei regolamenti di nomina degli organi direttivi dell’associazione.
La legge 289/2002 co. 18 art. 90 prevede obblighi specifici da recepire negli statuti (pena decadenza legge 398/1991 sulla forfettizzazione dell’IVA al 50% e una tassazione IRES del 24% sul coefficiente ridotto al 3% dei proventi). Vedasi circolare ADE 21/2003. Sentenza di Cassazione stabilisce che la SSD deve provare l’effettiva partecipazione dei propri soci alla vita associativa (cassazione sentenza n. 8623/2012 e 24975/2010). In verifiche l’Agenzia controlla in primis il libro soci che deve risultare completo per avvalersi della legge 289/2002. (sentenza n. 1051/2015 della CTR Torino ha stabilito che l’incompletezza del libro soci con indicazione di alcuni nominativi o genericità dei verbali di assemblea con elenco dettagliato dei partecipanti alle stesse assemblee, non costituiscono inadempienze tali da inficiare sui benefici fiscali).
Modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione (esonerate solo le SSD del CONI senza fini di lucro che non svolgono anche attività commerciale e le ONLUS di diritto)
Verifica legalità formale e sostanziale dell’atto costitutivo a cura del Notaio
Iscrizione presso Registro Imprese per acquisire personalità giuridica perfetta ai sensi art. 2330 e 2331 Codice Civile richiamati dal 2463
Iscrizione presso il CONI e le Federazioni Sportive di competenza
Avvio Attività presso l’Agenzia delle Entrate
ORGANI SOCIALI
Assemblea Soci o Associati: art. 2363 e seguenti c.c. Formata dai soci o associati che hanno diritto di partecipazione ed al voto (fondamentale per mantenimento benefici fiscali) quale diritto insopprimibile e qualsiasi clausola limitativa in Statuto è nulla. La qualifica di Socio o Associato si acquisisce in sede di costituzione ma nelle ASD può avvenire anche successivamente tramite adesione. Associati o Soci per almeno un decimo possono chiedere la convocazione dell’Assemblea.
Assemblea Ordinaria: approvazione Bilancio; elezioni Presidente e membri del CdA o CD; approvazione programmazione delle attività; gestione ordinaria generale (delibera a maggioranza dei presenti e in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci o associati iscritti nel libro soci).
Assemblea Straordinaria: modifiche Statuto; scioglimento; nomina liquidatore (delibera con presenza ¾ dei soci e maggioranza dei presenti; lo Statuto può prevedere % diverse; in seconda convocazione vale qualsiasi maggioranza dei presenti)
Consiglio di Amministrazione (Presidente Assemblea dei Soci generalmente) o Consiglio Direttivo durata massima 3 anni salvo proroga o rinnovo
ATTIVITA’ NON COMMERCIALE E COMMERCIALE
Attività non commerciale: sono le attività istituzionali, rivolte ai SOCI e miranti al raggiungimento degli scopi sociali. Sono le attività di interesse generale i cui ricavi non devono superare il 5% dei costi per ciascun periodo per un massimo di 2 anni consecutivi, entrate derivanti da erogazioni liberali e contributi , quote associative e contributi associativi.
Non sono commerciali (quelle verso i non soci/associati) le prestazioni di servizi e quelle rese in conformità alle finalità dell’ente , senza specifica organizzazione di impresa, senza il conseguimento di utili
In particolare sono considerate non commerciali: tutte le attività svolte nei confronti dei soci per conseguire le finalità della SSD
CASI TIPICI DI ATTIVITA’ COMMERCIALE
Gestione Bar all’interno del sodalizio sportivo a favore dei propri associati : apposito scontrino fiscale con IVA salvo che abbia optato per regime forfettario previsto dalla legge 398/1991.
Vendita abbigliamento Sportivo e Attrezzature: anche se a propri soci è attività commerciale soggetta ad IVA e IRES salvo cessione a titolo gratuito.
Messa a disposizione di attrezzature sportive: sempre commerciale ma se fatta ai propri iscritti o ad altre associazioni che svolgono medesime attività e che fanno parte di una unica attività locale o nazionale , si può beneficiare della de-commercializzazione a condizione che si concretizzi la diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Sponsorizzazioni: sono considerati finanziamento per svolgere le attività sportive se di importo inferiore ad euro 200.000 su base annua e deducibili per il soggetto erogante dal reddito di impresa interamente come spese di pubblicità (presunzione legale assoluta sentenza 1420/2018). E’ necessario apporre marchi su magliette, divise , attrezzature, beni della SSD, tabelloni, ecc.. .
Per la SSD è sempre attività commerciale pertanto tassabile quale reddito di impresa , introito inserito tra i ricavi e tassato secondo il relativo sistema di tassazione applicabile (forfettario , semplificato, ecc…). Però gli introiti da sponsorizzazione come rilevato da sentenze , circolari ADE, Cassazione, sono considerati de-commercializzati e quindi non tassabili . La SSD deve emettere fattura .
AGEVOLAZIONI SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
non sono obbligatori ma facoltativi come adesione (398/1991 – art. 90e 51 legge 289/2002 – art. 25 legge 133/1999 – art. 37 legge 342/2000).
Bisogna esercitare opzione prevista da art. 1 co. 1 legge 398/1991 attraverso iscrizione Agenzia delle Entrate ed all’Ufficio SIAE . L’effetto parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata e fino a quando non è revocata per la perdita dei seguenti requisiti previsti dallo Statuto:
- Assenza fine di lucro
- Affiliazione alle Federazioni nazionali o Enti sportivi
- Attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI
- Proventi commerciali non superiori ad euro 400.000
IMPOSTE SSD
ai fini della tassazione IRES, possono quindi optare per il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991
La tassazione avviene applicando ai suddetti proventi o ricavi il coefficiente del 3% e sommando a quanto ottenuto le eventuali plusvalenze patrimoniali (es: le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso del diritto alla prestazione sportiva di un atleta).
Le SSD, pur essendo senza fini di lucro, sono soggetti passivi IRES, vale a dire sono società per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d’impresa al cui importo si applica comunque il coefficiente di redditività del 3%. A quanto ottenuto vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali e a tale somma, che rappresenta il reddito imponibile della SSD, si applica l’attuale aliquota IRES del 24%
Dal calcolo dei proventi derivanti da attività commerciali di euro 400.000 annui, si devono escludere oltre alle plusvalenze patrimoniali, anche quelle entrate che non costituiscono reddito imponibile IRES a causa delle previsioni di altre disposizioni legislative di seguito indicate:
- non rientrano nel plafond le entrate realizzate mediante raccolta pubblica di fondi purché siano ottenute mediante l’organizzazione di massimo due eventi per un anno di natura occasionale, concomitanti con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni. Questi due eventi possono realizzare un importo complessivo di fondi raccolti in un anno non superiore a 51.646 euro.
- Inoltre non rientrano tra i proventi le attività svolte nei confronti degli associati o partecipanti dell’associazione o dei soci della società in conformità delle finalità istituzionali (quelle previste dallo statuto di esse). I suddetti introiti non rilevano ai fini IRES e sono esenti dall’IVA.
Se invece le attività sono svolte verso il pagamento di corrispettivi specifici da parte degli associati o dei soci, l’attività è considerata commerciale e i suoi proventi (ricavi) concorrono a formare il reddito complessivo dell’associazione come redditi d’impresa o diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità (occhio : Lo stesso avviene se le attività sono svolte verso pagamento di quote o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni a cui gli associati o i soci hanno diritto).
Ai sensi del 3° comma dell’articolo 148 del TUIR, non rilevano ai fini IRES e sono esenti dall’IVA, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti dei propri associati o soci, della altre associazioni che fanno parte della stessa organizzazione locale o nazionale e degli associati di essa (quindi, ad esempio di tesserati della Federazione sportiva nazionale, dell’Ente di promozione sportiva o della Disciplina sportiva a cui è affiliata la ASD o SSD), anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.
Non rilevano neppure le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
I compensi a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro sportivo con una ASD o SSD (precisamente: i compensi, i premi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese) fino all’importo annuo di 10.000 euro non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’IRPEF per il percettore.
COLLABORATORI / DIPENDENTI / COMPENSI
Gli importi di questi compensi che vanno da 10.000,01 a 20.658,28 euro sono soggetti alla ritenuta, a titolo d’imposta, del 23%, pari all’aliquota del primo scaglione dell’IRPEF, maggiorata delle addizionali regionale e comunali ad essa. La stessa ritenuta e, invece, a titolo di acconto sui compensi che eccedono 20.685,28 euro sono del tutto esclusi dall’imponibile IRPEF anche
Le agevolazioni IVA SOCIETA’ SPORTIVA
L’ASD, per le attività istituzionali non costituisce un soggetto passivo d’imposta IVA e, pertanto, non può detrarsi l’IVA sugli acquisti e le è vietato di applicare l’IVA sulle vendite e prestazioni di servizi. In sostanza, sono fuori campo IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi solo se rese, in conformità agli scopi istituzionali, ai propri associati o ad associazioni con la stessa attività statutaria.
L’IVA per gli acquisti effettuati per lo svolgimento dell’attività istituzionale è indetraibile, mentre ai sensi dello stesso articolo, l’IVA è detraibile solo se è tenuta una contabilità separata rispetto a quella istituzionale e conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili.
Le ASD e le SSD che optano per il regime fiscale della Legge 398/1991 sono esonerate dagli obblighi contabili ordinari previsti ai fini IVA, in particolare dall’obbligo di certificare i corrispettivi incassati emettendo fattura, ricevuta o scontrino fiscale (fatta eccezione per le attività di spettacolo sportivo o di altro tipo e di intrattenimento svolte), ma debbono comunque assolvere taluni obblighi semplificati.