SOCIETA’ DI COMODO: DISCIPLINA E MODALITA’ PER USUFRUIRE DEL MAXI AMMORTAMENTO
In seguito ad alcune interpretazioni non corrette, l’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito di tale fattispecie relativamente le società di comodo attraverso la circolare n.12 dell’aprile 2016. L’agenzia in particolare fornisce due chiarimenti in materia di maxi-ammortamento per le suddette società:
in primo luogo l’importo “maggiorato” del 40% non rileva ai fini del test di operatività;
in secondo luogo si ritiene utile ricordare che, anche le società di comodo, hanno diritto di beneficiare del nuovo maxi-ammortamento, pur dovendo dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto.
Premesso che le società di comodo sono considerate non operative qualora presentino ricavi inferiori a quelli minimi presunti, ottenuti per mezzo di coefficienti da applicare ai principali assets aziendali. Relativamente al calcolo dei ricavi minimi presunti, questi si determinano applicando le percentuali previste al valore medio del triennio delle attività rilevanti e più precisamente le percentuali che devono essere applicate al fine di determinare i ricavi presunti sono le seguenti:
2% sul valore delle partecipazioni, dei titoli e degli strumenti finanziari e dei crediti non commerciali;
6% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi destinate all’esercizio di attività commerciali, ad operazioni di salvataggio, alla pesca, all’assistenza in mare, alla demolizione, anche in locazione finanziaria;
5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
4% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
1% per qualsiasi immobile situato in un comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti;
15% sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Ipotizziamo ora per chiarezza il seguente esempio: una società, nel novembre 2015 ha acquistato una nuova attrezzatura del valore di 100, beneficiante del c.d. “maxi-ammortamento”. Il quesito è se ai fini del test di operatività possa utilizzare un importo di 100 o di 140 e riguardo tale quesito la risposta ci viene fornita dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n.12/E del 2016, la quale precisa che la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con “riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”. Ne deriva che tale maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività.
Le società di comodo sono soggette a diverse penalizzazioni relativamente l’applicazione delle imposte e in particolare:
ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef): obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto.Ai fini Ires è stata inoltre prevista una maggiorazione nell’aliquota pari al 10,5%.
ai fini Irap, l’obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al valore della produzione minimo presunto (trattasi del reddito minimo presunto integrato con le componenti indeducibili ai fini Irap, come, ad esempio, gli interessi e le spese per il personale dipendente).
ai fini Iva, l’impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione o di cedere l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva.Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare di comodo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale.
Preme ricordare che tuttavia nel Modello Unico è prevista la possibilità di indicare gli importi connessi ad agevolazioni che possono “abbattere” il reddito minimo presunto. Se, infatti, fosse previsto un mero adeguamento al reddito minimo, tutte le agevolazioni fiscali di cui potrebbero fruire anche le società di comodo andrebbero perse. Pertanto, al fine di salvaguardare eventuali esenzioni o esclusioni da imposizione di alcuni elementi reddituali, il prospetto delle società di comodo presente nel Modello Unico accoglie, oltre ai ricavi effettivi, un apposito rigo nel quale vanno indicate le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile.