DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” N. 18/2020 del 17 MARZO 2020
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riportiamo in sintesi le principali misure a sostegno di economia, lavoratori e famiglie contenute nel c.d. Decreto “Cura Italia”,
MISURE A SOSTEGNO LAVORATORI AZIENDE E FAMIGLIE
Indennità per lavoratori autonomi, stagionali e dello spettacolo
Indennità di € 600 per il mese di marzo, per
- cococo (con rapporti di collaborazione attivi alla data del 23/02/2020) e liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23/02/2020) e iscritti alla gestione separata dell’inps, a condizione che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- lavoratori autonomi iscritti a gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), a condizione che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps.
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’01/01/2020 e il 17/03/2020, a condizione che non siano titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente al 17/03/2020
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che abbiano nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo e un reddito non superiore a 50.000 euro; a condizione che non siano titolari di pensione né di un rapporto di lavoro dipendente al 17/03/2020
Le indennità di cui sopra, che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore, non sono cumulabili tra loro
COME OTTENE LA PRESTAZIONE:
• L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda degli interessati, da presentare avvalendosi della modulistica che sarà resa disponibile dall’Inps entro la fine del mese di marzo:
-o rivolgendosi ad un patronato (che non necessita di credenziali)
- o accedendo al portale dell’Inps mediante le proprie credenziali (PIN dispositivo, SPID, CNS o CIE) ed entrando nella sezione “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” “Indennità covid19” “invio domanda”
Premio ai lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente nel 2019 non superiore a 40.000 euro spetta un premio per il mese di marzo 2020, il quale non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nel mese di marzo nella propria sede di lavoro (e quindi non in smart working).
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE
• I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Rapporto tra quarantena e malattia
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del suo trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Per i periodi di cui sopra il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.
Sono comunque considerati validi i certificati di malattia rilasciati prima del 17/03/2020 anche se non riportano il provvedimento sopracitato.
Fino al 30/04/2020 ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Infortunio da COVID
Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura la relativa tutela dell’infortunato.
Le prestazioni INAIL in tali casi sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro
Congedi straordinari per genitori
A decorrere dal 05/03/2020 e fino, al momento, al 03/04/2020 (termine attualmente previsto di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole), si introduce per i genitori lavoratori dipendenti o lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps, il diritto a fruire, in relazione a figli di età non superiore a 12 anni (o senza limite di età se disabili gravi, iscritti a scuole o ospitati in centri diurni), di un congedo per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 15 giorni
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o disoccupato/non lavoratore
In relazione al periodo di congedo in questione è riconosciuta
• ai lavoratori dipendenti un’indennità pari al 50% della retribuzione;
• ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata un’indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365 del reddito.
• ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, un’indennità commisurata, per ciascuna giornata, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro (sempre per massimo 15 giorni) per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE
1)PER LAVORATORI DIPENDENTI
• Per beneficiare del congedo straordinario possono da subito presentare domanda al proprio datore e all’inps utilizzando la procedura già in uso per il congedo parentale:
- rivolgendosi a un patronato
- accedendo al portale dell’Inps mediante le proprie credenziali (PIN dispositivo, SPID, CNS o CIE) ed entrando nella sezione “Indennità per congedo parentale per lavoratori dipendenti” cliccando poi sulla voce “Acquisizione domanda”
- contattando il Contact center dell’inps al numero 803 164 o 06 164 164;
• I genitori che invece hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio nel congedo di cui trattasi
• I genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’inps
2) PER LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
• I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
• I genitori con figli di età superiore a 3 anni potranno presentare domanda all’INPS utilizzando la procedura telematica per la richiesta di congedo parentale che sarà disponibile entro la fine di marzo.
• I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
3) PER LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI DELL’INPS
• I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
• I genitori con figli di età tra 1 e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS utilizzando la procedura telematica per la richiesta di congedo parentale che sarà resa disponibile entro la fine di marzo
• I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Voucher baby sitting
In alternativa ai congedi straordinari retribuiti di cui sopra per i medesimi lavoratori è possibile ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 05/03/2020 e fino, al momento, al 03/04/2020 (termine attualmente previsto per la chiusura delle scuole).
Per poterne fruire nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o disoccupato/non lavoratore
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE:
• La domanda potrà essere presentata per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro (o di 1000 euro se nel nucleo vi è un genitore impiegato nel settore sanitario o impiegato per le esigenze connesse all’emergenza da Covid19 nel comporto sicurezza/difesa e soccorso pubblico) per il nucleo familiare ammesso al beneficio
• La domanda potrà essere presentata avvalendosi della modulistica che sarà resa disponibile dall’Inps entro la prima settimana di aprile,
- o rivolgendosi ad un patronato (che non necessita di credenziali)
- o accedendo al portale dell’Inps mediante le proprie credenziali (PIN dispositivo, SPID, CNS o CIE) ed entrando nella sezione “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” “Bonus servizi di baby sitting”.
- o attraverso il contact center dell’inps al numero 803164 o 06164164
• Inoltre, al fine di consentire l’erogazione del beneficio, il dipendente avrà altresì l’onere di registrarsi come Utilizzatore del “Libretto di famiglia dell’Inps” o tramite patronato o sul sito dell’Inps accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Prestazioni di lavoro occasionale e libretto di famiglia” “Libretto di Famiglia”.
• Parimenti, anche la figura che presterà il servizio di baby sitting dovrà registrarsi come Prestatore di lavoro del “Libretto di famiglia dell’Inps” o tramite patronato o sul sito dell’Inps accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Prestazioni di lavoro occasionale e libretto di famiglia” “Prestatori di lavoro”, provvedendo ad esercitare l’appropriazione delle somme nell’ambito di tale procedura
Estensione permessi per l’assistenza ai parenti disabili gravi ex legge 104
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa concesso per l’assistenza a parenti disabili gravi di cui all’art. 33, c. 3, della legge 104/92, è incrementato di 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
L’incremento in questione è pari a 12 giorni complessivi e non quindi per ciascuna mensilità di marzo e aprile
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE:
• Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
• Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
Disposizioni in materia di lavoro agile
Fino al 30/04/2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di gravità di cui all’art. 3, c. 3, della legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle medesime condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che la stessa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile
Licenziamenti
Dal 17/03/2020 al 16/05/2020 sono preclusi gli avvii di procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Assistenza persone disabili
Fino al 30 /04/2020 l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri per disabili
Sospensioni degli obblighi del collocamento obbligatorio
Sono sospesi dal 17/03/2020 al 16/05/2020 gli obblighi relativi all’art 7 Legge 68/1999 circa il collocamento obbligatorio dei disabili da parte delle aziende soggette agli stessi.
In particolare, sono sospesi:
• – gli avviamenti d’ufficio disposti dagli uffici del collocamento obbligatorio (c.d. computi numerici);
• – gli adempimenti, le scadenze e le assunzioni relative a convenzioni stipulate per assolvere all’obbligo gradualmente tramite convenzioni (ex art. 11) o tramite cooperative (ex art. 14);
• – la decorrenza degli esoneri parziali o totali.
Infine, le richieste di ottemperanza ex art. 17 presentate dalle aziende tra il 17/03/2020 ed il 16/05/2020 sono da considerarsi come accolte e, dunque, evase positivamente.
MISURE IN AMBITO FISCALE
Sospensione versamenti fiscali e contributivi per settore più colpiti
Per i settori più colpiti dall’emergenza covid, senza limiti di fatturato, è prevista la sospensione:
- dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta e degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo compreso tra il 2/03/2020 e il 30/04/2020;
- del versamento IVA del mese di marzo 2020
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
I settori interessati attengono ad es a quelli turistico-alberghiero, sport, istruzioni, eventi, teatri, aziende termali e centri per il benessere fisico, soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri
Solo le associazioni e le società sportive applicano la sospensione di cui sopra fino al 31/05/2020 e i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020
Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno sede nel territorio italiano con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo tra l’8/03/2020 e il 31/03/2020 relativi:
a) alle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’iva;
c) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Disapplicazione Ritenuta d’acconto
Per professionisti, che hanno domicilio fiscale/sede legale o operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, è prevista la disapplicazione della ritenuta d’acconto sui ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 31/03/2020.
Tale possibilità è concessa solo per coloro che nel mese di febbraio 2020 non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi per lavoratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 31/05/2020
I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020
Attività controllo Entrate
Sospensione dall’8/03/2020 sino al 31/05/2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Sospensione cartelle di pagamento
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.