NOVITA’ IN TEMA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, ha introdotto due nuove modalità per addivenire alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o allo scioglimento del vincolo, oltre che alla modifica di precedenti provvedimenti e/o accordi a definizione dei procedimenti di separazione e divorzio.
Il successivo intervento di cui alla Legge 6 maggio 2015 n. 55 è, invece, intitolato: “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra coniugi” e consente di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo in tempi assai brevi, determinando, altresì, alcune ricadute nell’ambito del regime patrimoniale tra i coniugi ed, in particolare, in quello previsto ex lege della comunione legale.
Di seguito, un breve escursus delle principali novità introdotte dalle novelle del 2014 e del 2015.
1) L’accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
L’articolo 12 L. 162/2014 introduce la possibilità per i coniugi di allentare o sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale mediante un semplice accordo davanti all’Ufficiale dello Stato civile. In questo caso, per espressa previsione di legge, l’assistenza legale diviene meramente facoltativa.
La competenza è dell’Ufficiale dello Stato civile del luogo ove è residente almeno uno dei coniugi oppure, alternativamente, del luogo dove il matrimonio è stato trascritto.
L’accordo sostituisce i tradizionali strumenti della crisi matrimoniale, come precisato dal 4° comma della norma in commento.
Due le condizioni per poter accedere a questa modalità di attenuazione o risoluzione del vicolo matrimoniale: l’assenza di figli minori o incapaci oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti e la mancanza di “patti di trasferimento patrimoniale” le quali devono risultare espressamente dal testo dell’accordo, con la forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art 46 DPR 445/2000.
Nell’ampia formulazione della disposizione si ritiene debba essere inclusa “qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale”, e quindi accordi relativi a assegni alimentari e/o di mantenimento, diritto d’abitazione, uso o trasferimento della casa coniugale e qualsiasi utilità patrimoniale comprensibile in un più ampio disegno volto a definire la situazione patrimoniale tra i due coniugi.
La legge di conversione ha previsto per i coniugi la facoltà di ripensamento delle condizioni così pattuite nell’accordo in discorso e ha previsto che esso non acquista efficacia se non dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla sua stipulazione.
L’Ufficiale di Stato civile redige, quindi, l’atto contente le dichiarazioni dei coniugi, nonché l’invito a ricomparire nel predetto termine per confermare l’accordo.
L’articolo 12 comma 4 L. 162/2014 stabilisce, poi, che il termine per poter accedere al divorzio decorre dall’atto contenente le dichiarazioni dei coniugi concluso davanti all’Ufficiale di Stato civile.
2) La negoziazione assistita.
Laddove sussista anche solo una delle condizioni preclusive a procedere con l’accordo di cui all’art 12 L. 162/2014, è consentito alle parti procedere mediante negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 della normativa stessa.
In questo caso è richiesto l’intervento di almeno un avvocato per parte. I legali sono obbligati, prima di procedere, ad esperire un tentativo di conciliazione e, successivamente all’assunzione dell’accordo, a trasmetterlo all’Ufficiale dello Stato Civile, che provveda alla relativa pubblicità.
La normativa prevede due diverse modalità procedimentali: nel caso in cui non vi siano minori o incapaci coinvolti, l’avvocato è tenuto a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, in mancanza di irregolarità, rilascia nullaosta; in caso di presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’accordo viene, invece, trasmesso al Procuratore della Repubblica, che valuta l’interesse dell’incapace ed autorizza oppure fissa udienza di comparizione delle parti nei successivi trenta giorni.
Anche in questo caso, l’accordo raggiunto in seguito alla convenzione “produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” che sarebbero intervenuti a definire i relativi procedimenti.
3) Il divorzio “breve”.
La Legge 6 maggio 2015 n. 55 ha introdotto il c.d. “divorzio breve”, consentendo ai coniugi di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale entro un anno in caso di separazione giudiziale oppure, addirittura, entro sei mesi in caso di separazione consensuale.
Ai sensi dell’articolo 1 della normativa in commento, in entrambi i casi il dies a quo coincide con la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
La normativa reca, inoltre, una modifica all’art 191 c.c., in base alla quale lo scioglimento della comunione legale si determina nel momento in cui il Presidente del Tribunale fa venir meno la comunione spirituale e la condivisione della residenza familiare, autorizzando i coniugi a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale, oppure dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale.
La disposizione prosegue precisando che l’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati viene, poi, comunicata all’Ufficiale di Stato Civile ai fini dell’annotazione.
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