SCOMPUTO DELLE PERDITE PREGRESSE: NON PIU’ SOLO PER LE SOCIETA’ SOGGETTE A TASSAZIONE DI GRUPPO
Con l’Art.25 del Decreto Legislativo n.158/2015 è stata introdotta la facoltà per il contribuente di utilizzare oltre alle perdite d’esercizio (perdite coeve), anche le perdite pregresse ancora disponibili a scomputo di maggiori imposte subite a seguito di accertamento. Tale Art.25 ha sostituito il precedente articolo di riferimento (Art. 42 del D.P.R. 600/1973) e in tal modo il legislatore ha notevolmente ampliato la platea di contribuenti beneficiari rispetto alla precedente normativa quando tale facoltà era prevista solo per le società aderenti al consolidato nazionale.
L’Art 25 del Decreto Legislativo 158/2015 dispone quindi che anche per le società non soggette a tassazione di gruppo, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento (le perdite coeve) fino a decorrenza del loro importo. Inoltre relativamente ai maggiori imponibili che residuino dal computo delle perdite coeve, il contribuente ha facoltà di richiedere la computazione in diminuzione delle perdite pregresse non ancora utilizzate fino a concorrenza del loro importo.
Dunque a partire dal primo gennaio 2016 l’Amministrazione Finanziaria emana l’accertamento scomputando automaticamente le perdite coeve di periodo; inoltre qualora il contribuente avesse delle ulteriori perdite pregresse disponibile può richiedere all’Amministrazione di utilizzarle a scomputo del maggior imponibile residuo accertato dalla stessa. Tale nuova disciplina decorre dal primo gennaio 2016 con riferimento ai periodi d’imposta relativamente ai quali sono ancora pendenti i termini per l’accertamento ai sensi dell’Art. 43 del D.P.R. 600/1973 alla medesima data del primo gennaio 2016.
Il modello (denominato IPEA) per effettuare la richiesta deve essere trasmesso tramite PEC all’ufficio di residenza competente (in attesa del modello telematico). Il modello IPEA deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di accertamento. Preme sottolineare che la presentazione del richiamato modello IPEA sospende il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni( che può essere dunque presentato entro 120 giorni dalla notifica dell’atto); in tale lasso di tempo infatti l’Ufficio competente deve verificare l’utilizzabilità delle perdite analizzate, ricalcolare l’eventuale maggiore/minore imposta dovuta e quindi comunicare l’esito al contribuente entro 60 giorni dalla presentazione del modello stesso.
Il contribuente non può impugnare l’esito del ricalcolo ma può impugnare l’avviso di accertamento ricevuto.
L’ Agenzia delle Entrate nel Procedimento in esame specifica che anche nei casi in cui venga presentato il modello IPEA, ciò non preclude la facoltà di presentazione di accertamento con adesione. Nel dettaglio bisogna distinguere le due possibili fattispecie verificabili:
-l’istanza di accertamento con adesione viene presentata in seguito alla notifica dell’avviso di accertamento;
-l’istanza di accertamento con adesione viene presentata prima dell’avviso di accertamento.
Nel primo caso il modello IPEA deve essere presentato entro il termine per la proposizione del ricorso e ciò implica quindi un maggior termine per la presentazione del modello IPEA e tenuto conto anche del periodo di sospensione previsto ex Art.6, Comma3 del D.Lgs n. 218/1997, il termine sarà: 60+90+60 giorni.
Nel secondo caso invece non opera l’ulteriore sospensione di 60 giorni per il ricorso, quindi i termini per proporre ricorso saranno 60+90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.