Gli agenti di commercio, i rappresentanti, i mediatori ecc. (che non operano in regime di vantaggio o forfettario), quando emettono fattura applicano una ritenuta d’acconto pari al 23% calcolato sul 50% della provvigione percepita (art. 25-bis DPR 600/1973). Tale ritenuta è operata dalla casa mandante/committente e versata da quest’ultima entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura stessa. L’agente, il rappresentante, il mediatore, ecc., recupera la ritenuta in sede dichiarazione dei redditi.
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