Decreto Sostegni

Contributo a Fondo Perduto Caratteristiche e Beneficiari

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una
nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni”, recentemente pubblicato sulla G.U., al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto. L’agevolazione spetta a tutti i soggetti, a prescindere dall’attività esercitata, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019. Il contributo è individuato applicando una specifica percentuale (compresa tra il 60% e il 20%) alla differenza dei predetti ammontari medi mensili. In luogo dell’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile scegliere la “trasformazione” dello stesso in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24.

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

 

  1. esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo . Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio.
  2. titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.
  3. rientrano anche gli enti non commerciali , compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.
  4. l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.
Il contributo non spetta:
 
  1. ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021 ;
  2. ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24. 3.2021 ;
  3. agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
  4. agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

Requisiti Contributo Decreto Sostegni

Contributo Decreto Sostegni Requisiti per ottenerlo

l fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

CONDIZIONI RICHIESTE

  • ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni ” nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del … decreto “. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei ricavi / compensi 2019 ;
  • riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019 .
VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019
 
  • in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
  • per i soggetti che determinano il reddito con il metodo catastale vanno considerati i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In mancanza di scritture contabili va fatto riferimento al volume d’affari 2019 ;
  • per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali , libri e periodici , anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi / beni di monopolio i ricavi sono assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore ai sensi dell’art. 18, comma 10, DPR n. 600/73.

VERIFICA RIDUZIONE FATTURATO / CORRISPETTIVI

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 . A tal fine vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020 considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Fatturato medio mensile 2019

Fatturato medio mensile 2020

Riduzione fatturato medio 2020

30% fatturato medio mensile 2019

Spettanza contributo

€ 100.000

€ 70.000

€ 30.000

€ 30.000

SI

€ 100.000

€ 75.000

€ 25.000

€ 30.000

NO

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito . Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi.

Ammontare del Contributo

Calcolo del contributo a fondo perduto Verifica importo dell'agevolazione

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 . La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019 .

 

  1.  

Ricavi / compensi 2019

Percentuale applicabile

non superiori a € 100.000

60%

superiori a € 100.000 e fino a € 400.000

50%

superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000

40%

superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000

30%

superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000

20%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “ per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 “, per un importo :

  • non superiore a € 150.000 ;
  • non inferiore a :

      • 1.000 per le persone fisiche;
      • € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Modalita di fruizione del Contributo

Come fare ad ottenere il contributo Istanza online richiesta contributo decreto sostegni

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

 

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione , in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda La domanda:

  • va inviata , a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
  • può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato all’invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO
 

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative :

  • direttamente . In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’ accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;

a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “ nella sua totalità  in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

 

Tale scelta riguarda l’intero ammontare del contributo .

Non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in tal caso non operano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non opera altresì la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Va evidenziato che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 1 del Decreto in esame per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“.

Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1.

Qualora l’impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli “ Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti “, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione.

A tal fine l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.

REGIME SANZIONATORIO

Il comma 9 dell’art. 1 del Decreto in esame richiama, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell’art. 25, DL n. 34/2020.

Di conseguenza, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

  • l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
    • della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
    • degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
    • è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.