Regolarizzare l’omessa fatturazione

Le violazioni sulla fatturazione, quali l’omessa/tardiva emissione/registrazione sono sanzionate:

  • dal 90% al 180% dell’imposta relativa ad operazioni imponibili non documentate, con un minimo di € 500. Nel caso di violazione che non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA la sanzione è compresa tra € 250 ed € 2.000;
  • dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili o esenti, non soggette o in reverse charge, con un minimo di € 500. Nel caso in cui la violazione non rileva nemmeno ai fini reddituali la sanzione è compresa tra € 250 ed € 2.000.

Per meglio comprendere le modalità di regolarizzazione vanno considerate le disposizioni in materia di Fattura Elettronica e in particolare:

  • la data nella Fattura Elettronica rappresenta la data di effettuazione dell’operazione mentre la data di emissione corrisponde a quella di invio al SdI (Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019, n. 14/E, § 3.1);
  • la fattura immediata può essere emessa (invio al SdI) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; il termine di 12 giorni si applica anche per i soggetti esonerati dalla Fattura Elettronica (medici, veterinari, ecc.).

Il mancato invio al SdI configura la violazione di omessa fatturazione. Tuttavia il contribuente ha 5 giorni di tempo dalla notifica dello scarto per inviare nuovamente la fattura corretta. La violazione di omessa fatturazione si realizza a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere inviata al SdI e dunque, nel caso in cui la fattura sia stata scartata, dal 6° giorno successivo alla data della ricevuta di scarto.

RAVVEDIMENTO DELL’OMESSA O TARDIVA FATTURAZIONE

La regolarizzazione è possibile con le seguenti riduzioni della sanzione minima:

  • entro 90 giorni, con riduzione a 1/9 ai sensi della lett. a)-bis;
  • entro il termine della dichiarazione IVA annuale, con riduzione a 1/8 ai sensi della lett. b);
  • entro la dichiarazione IVA annuale successiva, con riduzione a 1/7 ai sensi della lett. b)-bis;
  • entro il termine dell’accertamento, con riduzione a 1/6 ai sensi della lett. b)-ter;
  • dopo la constatazione della violazione, con riduzione a 1/5 ai sensi della lett. b)-quater.

Per perfezionare il ravvedimento è necessario:

  • emettere la fattura in precedenza omessa (non necessario per fatture inviate in ritardo);
  • versare la sanzione ridotta in misura variabile in relazione alla soglia temporale entro la quale è completato il ravvedimento. Così, ad esempio, per una fattura con IVA, regolarizzata entro il termine della dichiarazione, la sanzione ridotta è l’11,25% (1/8 x 90%) dell’IVA tenendo conto della sanzione minima di € 500.

È necessario regolarizzare in via autonoma l’omesso o insufficiente versamento che scaturisce dalla violazione prodromica connessa alla fatturazione; è possibile che la violazione relativa al versamento, qualora la liquidazione del periodo chiuda a credito, si realizzi in un mese o trimestre successivo. A seconda del momento in cui si perfeziona il ravvedimento, risulta eventualmente necessario regolarizzare la LIPE e la dichiarazione annuale IVA.

Entro il 31.3.2023 è possibile regolarizzare le violazioni in esame avvalendosi:

  • della sanatoria delle irregolarità formali (commi 166-173, Legge 197/2022) se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA in quanto ad esempio la fattura è stata emessa in ritardo ma in tempo per la corretta liquidazione IVA;
  • del ravvedimento speciale (commi 174-178, Legge 197/2022) con riduzione a 1/18 della sanzione minima con riferimento alla violazione sostanziale. Si ritiene che l’omesso versamento vada regolarizzato con ravvedimento ordinario.

EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLA FATTURA IN PRECEDENZA OMESSA

Secondo i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria precedenti alla Fattura Elettronica, la fattura tardiva andava emessa “ora per allora”, ossia con data e numero del momento in cui era regolarizzata e indicando nel corpo della fattura la data di effettuazione dell’operazione.

A seguito dell’introduzione della Fattura Elettronica e del mantenimento nel tracciato XML di un unico campo data, quest’ultima ha assunto il significato di data di effettuazione dell’operazione ai fini 

Secondo i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria precedenti alla Fattura Elettronica, la fattura tardiva andava emessa “ora per allora”, ossia con data e numero del momento in cui era regolarizzata e indicando nel corpo della fattura la data di effettuazione dell’operazione.

A seguito dell’introduzione della Fattura Elettronica e del mantenimento nel tracciato XML di un unico campo data, quest’ultima ha assunto il significato di data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA mentre la data di invio al SdI corrisponde al momento di emissione della fattura. Si ritiene pertanto che la fattura in precedenza omessa debba riportare la data di effettuazione dell’operazione; l’emissione della stessa (invio al SdI) risulterà tardiva poiché successiva al termine previsto (12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le cessioni per le fatture differite).

Per quanto attiene alla data di registrazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

Le fatture emesse per sanare l’omissione dovranno essere annotate nei registri IVA dell’anno nel quale è stata eseguita la regolarizzazione , con l’accorgimento di indicare, sia nelle fatture stesse che nei registri, che le operazioni si riferiscono ad un diverso anno d’imposta.

Nell’ipotesi in cui la violazione sia stata commessa entro il 31.10.2022 e non sia già stata regolarizzata, può rientrare nella sanatoria delle irregolarità formali (€ 200 x anno da regolarizzare).