Un contribuente che agisce in regime forfettario deve rendere una prestazione ad un altro soggetto IVA residente in altro Stato membro dell’UE (ad esempio Germania). Si chiede di sapere quali sono gli adempimenti da porre in essere in tali casi e quale eventuale dicitura riportare nella fattura che emetterà.
Ai fini IVA, per le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto che opera in regime forfettario nei confronti di soggetti passivi IVA che operano in un altro Paese UE si applicano gli articoli art. 7-ter del DPR n. 633/1972.
Lettera d) comma 58 Legge di Stabilità 2015: (Cessioni di servizi IntraUE contribuente forfettario)
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: … applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Circolare n. 10/E/2016: “Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese UE, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese”.
Dunque, la prestazione di servizi resa ad altro soggetto passivo IVA UE è considerata operazione intracomunitaria in reverse charge. Sulle fatture in reverse charge non si applica la ritenuta d’acconto (CM n. 7/E del 2008).
Quindi in Regime forfettario per cessione di servizi IntraUe si deve operare in questo modo:
Rivalsa IVA NO
Ritenuta d’acconto NO
Iscrizione VIES SI
Obblighi Intrastat SI
In calce alla fattura emessa va riportata la seguente dicitura:
“Operazione eseguita ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Inversione contabile” (o“Reverse Charge”) con Integrazione da parte di chi acquista.
Se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna e quindi come tale trattata senza addebito IVA, senza ritenuta d’acconto e dicitura in calce propria del regime forfettario, ossia:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.