Regime Forfettario 2022

Nuove regole per il regime iva agevolato forfettario

Regime forfetario: adempimenti

Il regime forfetario è un regime contabile riservato alle persone fisiche la cui attività è di minime dimensioni (ricavi/compensi = € 65.000) e che prevede adempimenti minimali.

FATTURAZIONE

I contribuenti forfetari, pur se obbligati ad avere la partita IVA:

  • non addebitano in fattura l’IVA a titolo di rivalsa. Le fatture sono quindi senza IVA;
  • non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito.

Di conseguenza i contribuenti forfetari:

  • nella fattura (senza applicazione dell’IVA) riportano la seguente dicitura:
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014.
  • sono esonerati dall’effettuazione della liquidazione periodica IVA e della relativa comunicazione (LIPE), dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e da tutti gli obblighi contabili previsti dal decreto IVA quali la registrazione delle fatture emesse, di acquisto e dei corrispettivi nonché la tenuta dei relativi registri.
  • Per i contribuenti forfetari l’obbligo di fatturazione elettronica interessadall’1.7.2022, i soggetti con ricavi/compensi 2021 superiori a € 25.000 e dal 1.1.2024 tutti i soggetti.
  • devono conservare le fatture emesse;
  • devono conservare e numerare le fatture e i documenti di acquisto (ancorché non abbiano rilevanza in quanto l’IVA è indetraibile e i costi sono indeducibili);
  • devono, qualora esercitino l’attività di commercio al minuto o assimilata, certificare i corrispettivi mediante il documento commerciale emesso dall’RT.

La fattura senza IVA emessa dal soggetto forfetario non deve essere integrata nel caso venga incassata in un anno successivo nel quale il contribuente applica il regime ordinario.

FATTURE CON REVERSE CHARGE E OPERAZIONI CON L’ESTERO

In alcuni casi particolari, analogamente ai soggetti in regime ordinario, i contribuenti forfetari sono tenuti ad assolvere gli obblighi IVA in luogo del cedente/prestatore integrando la fattura con indicazione dell’imponibile e dell’IVA nonché versando l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo (codice tributo 6001, 6002, ecc.). L’IVA a credito della fattura così integrata risulta comunque indetraibile. Quanto sopra si verifica:

  • per le fatture ricevute da un soggetto che ha applicato il reverse charge in edilizia, per i servizi di pulizia, ecc. (art. 17, co. 6, DPR 633/72);
  • per le fatture ricevute in relazione ad acquisti di servizi presso soggetti non residenti.
  • nel caso di acquisti intracomunitari (si rammenta che gli acquisti di beni nella UE sono considerati acquisti intracomunitari solo quando viene superato il limite di € 10.000).

CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NELLA UE: non costituiscono cessioni intracomunitarie; il contribuente deve in tal caso indicare nella fattura che l’operazione:

Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, co. 2-bis, DL 331/93

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE ALL’ESTERO: vanno fatturate seguendo i criteri generali di territorialità IVA previsti per gli altri soggetti passivi IVA. Così, ad esempio, per le prestazioni cd. generiche ex art. 7-ter effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti va riportata in fattura la dicitura “reverse charge“.

ESTEROMETRO: dall’1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio dell’esterometro con invio puntuale tramite SDI. Detto obbligo interessa anche i forfetari ma esclusivamente quelli tenuti dall’1.7.2022 all’emissione della fattura elettronica.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo pari a € 2. Tale importo, se addebitato al cliente, costituisce ricavo/compenso e concorre al superamento del limite di € 65.000 nonché alla determinazione del reddito forfetariamente determinato.

IMPOSTE SUI REDDITI

Ai fini delle imposte sui redditi, ai soggetti forfetari è riconosciuto l’esonero da qualsiasi obbligo di registrazione e tenuta dei registri contabili di tipo fiscale. Devono conservare i documenti emessi e ricevuti e sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito imponibile è determinato con il principio di cassa come:

Non è deducibile alcun costo in maniera analitica in quanto tutti i costi sono assorbiti nella quota deducibile forfetariamente in relazione ai coefficienti di redditività, differenziati in base al codice ATECO.

In caso di esercizio di più attività aventi differenti coefficenti di redditività per ciascuna attività esercitata, va applicato ai ricavi/compensi lo specifico coefficente.

L’Agenzia delle Entrate ha opportunamente chiarito che le plus/minusvalenze e le sopravvenienze non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito,incluse quelle riferite a beni acquistati prima dell’ingresso nel regime.In caso di cessione dell’azienda la plusvalenza riferita ai beni costituenti l’azienda non è tassabile mentre il corrispettivo imputabile all’avviamento costituisce ricavo o in alternativa è soggetto a tassazione separata.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Al reddito come sopra determinato è applicata un’imposta del 15% sostitutiva delle IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misuradel 5% per i forfetari (start up) che intraprendono un’attività con i requisiti di novità per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività. L’IRAP non è dovuta e pertanto non va presentata la relativa dichiarazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI DA FORNIRE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I contribuenti forfetari sono esclusi dagli ISA.

Nella dichiarazione dei redditi sono previsti specifici obblighi informativi circa l’attività svolta dal contribuente per consentire all’Agenzia delle Entrate un generico monitoraggio dell’attività di tali contribuenti i quali non compilano il modello ISA. Tali informazioni sono fornite in un’apposita sezione del quadro RS della dichiarazione dei redditi.

RITENUTE SUBITE

Considerata l’esigua misura dell’imposta sostitutiva è previsto che i forfetari non subiscano la ritenuta d’acconto nei casi in cui questa sia prevista (lavoro autonomo, provvigioni).

A tal fine è necessaria un’apposita comunicazione al committente, che può essere direttamente inserita in fattura con la seguente dicitura:

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa (artigiani/commercianti) possono, effettuando apposita comunicazione all’INPS in via telematica entro il 28.2 (anche negli anni bisestili), adottare il regime contributivo agevolato con la riduzione dei contributi nella misura del 35%. Per coloro che iniziano l’attività la comunicazione va inoltrata al momento dell’avvio dell’attività. L’INPS ha precisato che, per i soggetti già in regime contributivo agevolato nell’anno precedente la comunicazione non deve essere “rinnovata”. Va invece comunicato entro il 28.2 il venir meno del regime agevolato in caso di fuoriuscita dal regime forfetario.

OBBLIGHI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

I contribuenti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte qualora corrispondano somme soggette a ritenuta, tranne l’ipotesi di ritenute effettuate ai dipendenti.

Così, ad esempio, la fattura di un professionista va pagata al lordo della ritenuta (anche nel caso in cui il professionista abbia indicato la ritenuta in fattura).

Nella dichiarazione dei redditi, i soggetti forfetari devono indicare il codice fiscale del percettore dei compensi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare pagato (righi RS371-RS373). L’indicazione in dichiarazione dei redditi sostituisce sia l’invio telematico della CU, sia il mod. 770.

Normativa 

Legge 23/12/2014 n.190 art.1