Coloro i quali hanno applicato il regime forfettario nel 2015 determinano il reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva all’interno del quadro LM di Unico per persone fisiche.
Il suddetto quadro, che era fino all’anno scorso preposto esclusivamente alla determinazione dei redditi relativi al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui al Decreto Legge 98/2011, è stato implementato con l’aggiunta della Sezione II (relativa proprio al regime forfettario).
Operazione preliminare alla compilazione della Sezione II è la verifica e l’attestazione:
-delle condizioni per l’utilizzo del regime forfettario (possesso dei requisiti e assenza di cause ostative);
-delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione connessa all’inizio dell’attività (quindi per il 2015, la riduzione di 1/3 del reddito forfettario).
Il requisito relativamente al quale si sono riscontrate le maggiori controversie è il requisito attinente gli altri redditi da lavoro.
Per evitare intenti elusivi finalizzati ad attrarre i redditi da lavoro dipendente ai redditi IVA per poter cosi beneficiare della imposta sostitutiva al 15%, il legislatore ha introdotto un vincolo da rispettare.
In precedenza, l’abrogata lettera d), comma 54 della L.190/2014 imponeva che i redditi conseguiti nell’attività IVA dovessero essere prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilnati; tale verifica poteva essere evitato in caso il rapporto di lavoro dipendente fosse cessato oppure qualora la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi IVA non eccedesse l’importo di 20.000 €.
Tuttavia le soglie di ricavi/compensi particolaramente limitate facevano scattare la preclusione, seppur in presenza di una pensione o di un reddito di lavoro dipendente di importo ridotto.
Conseguentemente per chi avesse un reddito di lavoro dipendente o pensione, era praticamente impossibile accedere al regime forfettario.
Tale vincolo è stato dunque sostituito dalla previsione, nel contesto della d-bis), comma 57, L.190/2014 della preclusione del regime ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi IVA e redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti all’importo di 30.000 euro. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario, da cui abbiano ritratto livelli di reddito elevati, possano comunque beneficiare del suddetto regime.
Successivamente vanno poi elencati nei righi LM 22 e LM 30 i ricavi e i compensi percepiti nel 2015 dai quali, applicando il coefficiente di redditività, sarà determinato il reddito forfettario. Regole di comilazione particolari valgono per i soggetti che svolgono più attività contraddistinte da differenti codici ATECO.
Nel caso in cui vengano svolte diverse attività rientranti in un medesimo gruppo tra quelli elencati nella tabella relativa ai limiti di ricavi/compensi, è necessario allora compilare soltanto il rigo LM22, riportando il codice ATECO relativo all’attività prevalente, insieme al totale dei ricavi/compensi per tutte le attività e il reddito determinato forfettariamente.
Nel caso in cui invece vengano svolte più attività rientranti in gruppi diversi, è necessario compilare un distinto rigo per ciascun gruppo di attività, riportando il codice ATECO dell’attività prevalente nell’ambito del gruppo stesso, il coefficiente di redditività, l’ammontare di ricavi e compensi di tutte le attività ricomprese nel medesimo gruppo e il reddito forfettariamente determinato.
Sul risultato complessivo dei redditi forfetari determinato per ogni gruppo di attività vanno applicate le riduzioni relative alla fruizione dell’agevolazione per inizio dell’attività, alla deduzione dei contributi previdenziali versati nell’anno e all’utilizzo delle perdite pregresse.
Infine occorre ricordare che oltre al quadro LM i forfetari devono compilare le apposite sezioni del quadro RS. Ai predetti quadri si aggiunge il quadro RR all’interno del quale va data segnalazione dell’eventuale fruizione dell’agevolazione contributiva, scaturente, limitatamente al 2015, dall’esonero del versamento del minimale contributivo. Il quadro RR dovrà essere compilato escludendo la sezione relativa al contributi sul reddito minimale (righi RR10-RR21) ma considerando la sezione relativa la determinazione del contributo sul reddito che eccede il minimale (righi RR22-RR36) all’interno della quale deve essere indicato l’intero reddito percepito effettivamente, oggetto di contribuzione.