PMI INNOVATIVA

PMI innovativa – Lo Studio Commercialista con sede in Milano in Via Abbondio Sangiorgio, 18 presta consulenza per l’iter completo di assistenza per le PMI innovative. Dalla fase iniziale di verifica dei requisiti alla fase di iscrizione nella sezione speciale della Camera di Commercio, alla fase successiva di monitoraggio dei requisiti, e agevolazioni fiscali applicabili. 

Esperienza

Lo Studio è attivo da oltre 45 anni. L’esperienza accumulata nel tempo ci ha consentito valutazioni ottimali per i clienti.

Disponibilità

Il nostro Team di Professionisti è aperto all’ascolto dei nostri clienti per soddisfare e “confezionare” le migliori strategie possibili.

Tempestività

Le necessità dei nostri clienti sono le nostre priorità. Le problematiche dei nostri interlocutori trovano sempre soluzioni.

Consulenza PMI Innovativa 

Pmi innovativa – Guida Sintetica predisposta dallo Studio per gli adempimenti societari. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
1)  DL 24 gennaio 2015, n.3 “Investment Compact”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n.33
2) aggiornato con le variazioni apportate dal DL 14 dicembre 2018, n.135, convertito dalla Legge n.12 del 11 febbraio 2019.
3) Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE
4) DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012, e successivi aggiornamenti

 

PMI Innovativa Requisiti

Possono diventare PMI innovative le Piccole e Medie Imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

Requisiti Soggettivi

 

1. sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa.

2. hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

3. dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione).

4. le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato.

5. non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up
innovative e agli incubatori certificati.

 Requisiti Oggettivi

 
il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:
 
1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo
sono incluse le spese per l’acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall’articolo 25, comma  5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
 
2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
 
3. Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 

 

Agevolazioni

1) Gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative consistono:

  • per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro;
  • per le società di capitali in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.

Sono pertanto agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 diretti verso startup e PMI innovative, regolarmente iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese.

Per garantire piena conformità con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato, le modalità di fruizione dell’incentivo per le PMI innovative prevedono alcune differenze rispetto a quanto previsto per le startup, in particolare per le imprese attive sul mercato da più di sette e dieci anni.

 

2) Gli strumenti finanziari partecipativi  sono nuove forme di partecipazione al finanziamento della società che il legislatore ha voluto introdurre anche per le PMI innovative.

Tali strumenti si pongono in una posizione intermedia rispetto alla partecipazione al capitale di rischio (azioni) ed alla partecipazione al capitale di credito (obbligazioni).

Chi può sottoscrivere gli strumenti finanziari partecipativi?

Essi possono essere sottoscritti sia da soggetti che siano già soci oppure da terzi, cioè da persone al momento estranee ai rapporti sociali, sia dai dipendenti medesimi della società.

Se lo statuto non prevede diversamente, la dottrina ritiene che ai soci non spetti un diritto di opzione qualora la società intenda finanziarsi in questo modo e qualora la società voglia adottare gli SFP deve necessariamente integrare lo Statuto qualora non previsti.

Diritti attribuiti ai titolari di strumenti finanziari partecipativi

I diritti sono di duplice natura e la legge lascia spazio allo statuto per la determinazione:

  • diritti patrimoniali: possono avere ad oggetto la remunerazione dell’investimento effettuato in vario modo. Ad esempio, si può prevedere la destinazione di una quota di utili oppure la determinazione di una quota fissa che spetta. Altra ipotesi di remunerazione, poi, può essere collegata all’andamento economico della società.
  • diritti amministrativi: ad esempio al titolare può essere garantita una forma di controllo sull’investimento effettuato. Di fatto ciò si traduce nella possibilità di esercitare unicamente il diritto di informativa agli amministratori oppure di ispezionare i libri sociali.
I vantaggi Fiscali e Previdenziali sull’emissione degli SFP prevedono la completa deducibilità per la società emittente (SPA o SRL innovativa) e una non imponibilità per i soggetti persone fisiche percettori.

LA NOSTRA METODOLOGIA

Lo Studio fondato oltre 45 anni fa si è evoluto per stare dietro ai cambiamenti del mercato ed alle nuove necessità. Lavoriamo con passione trasmettendo ai nostri clienti positività e osserviamo sempre con molta attenzione ogni contesto con cui veniamo a contatto. Non ci sono soluzioni standard ma ogni posizione viene analizzata nel suo contesto specifico di unicità per rendere genuina la consulenza.

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