La Participation Exemption (Pex) consente di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile una parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali (art. 87 TUIR) in sede di cessione di partecipazioni sociali.
Nel momento in cui andiamo ad effettuare un’operazione di cessione di partecipazioni dobbiamo interrogarci se questa rispetta i requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir, per l’applicazione del regime della Partecipation Exemption (Pex). In particolare, ai sensi dell’articolo 87 del Tuir: “Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’ articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli“.
In pratica la Pex è un regime di esenzione e riguarda la non imponibilità, ai fini delle imposte dirette (Ires/Irpef) della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni, derivante dal rispetto di alcuni requisiti, disciplinati dagli articoli 58 e 87 del Tuir. In caso di mancato rispetto di detti requisiti la plusvalenza resterà imponibile, quindi soggetta al “regime ordinario” di tassazione.
Ambito di applicazione – Il regime della Pex prevede un’esenzione da tassazione della plusvalenza maturata dalla cessione di partecipazioni, la cui misura dipende dal soggetto che detiene la partecipazione in regime di impresa:
Soggetti passivi Ires – esenzione del 95% della plusvalenza, ai sensi dell’articolo 87 del Tuir;
Soggetti passivi Irpef – esenzione del 50,28% della plusvalenza, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 e articolo 68, comma 3, del Tuir.
La plusvalenza è realizzata al momento della consegna dei titoli o, se, successivo, al momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà stabilito contrattualmente, (non rilevano né acconti né pagamenti rateali). Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2 dell’articolo 101 del Tuir. Ne deriva che le minusvalenze relative a partecipazioni aventi requisiti della Pex non sono deducibili fiscalmente.
Ambito soggettivo di applicazione – Possono usufruire del regime di esenzione Pex in qualità di cedenti, le seguenti categorie di soggetti, esercenti reddito di impresa:
Soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73 del Tuir, vale a dire:
società per azioni ed in accomandita per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperative e di mutua assicurazione;
enti pubblici o privati residenti che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi i trust;
società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi delle stabili organizzazioni;
Società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate);
Persone fisiche titolari di reddito d’impresa per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 87 operato dall’articolo 58, comma 2, del Tuir.
Ambito oggettivo di applicazione – Il regime di esenzione da tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni (Pex) può essere applicato esclusivamente alle seguenti categorie di strumenti finanziari:
Azioni o quote in società, anche di persone, eccetto società semplici;
Strumenti finanziari similari alle azioni;
Contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto e contratti di cointeressenza agli utili di cui all’articolo 109, comma 9, lett. b) del Tuir.
Il regime della Pex può essere applicato anche:
Ai diritti di usufrutto ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione dalla quale gli stessi diritti sono scorporati;
alla nuda proprietà della partecipazione;
ai diritti di opzione, sempreché la cessione di tali diritti avvenga da parte del proprietario della partecipazione che gode dell’esenzione dal momento che si è in presenza di una cessione di una quota parte del valore patrimoniale delle azioni o quote. In tal caso il periodo di possesso (12 mesi) viene fatto risalire al possesso delle azioni recanti tale diritto;
alla distribuzione di riserve di capitale (articolo 47, comma 5, del Tuir);
alle operazioni di recesso, liquidazione, riduzione del capitale, riscatto di azioni o esclusione del socio (articolo 47, comma 7, del Tuir).
L’articolo 87, comma 3, del Tuir estende l’ambito di applicazione oggettivo del regime delle plusvalenze esenti (Pex) anche a strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lett. a) del Tuir, secondo il quale: “si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi“.
Il regime di esenzione della Partecipation Exemption (Pex) non può essere applicato alle plusvalenze realizzate con riferimento a:
Diritti di opzione e di usufrutto negoziati da un terzo al quale tali diritti siano rispettivamente, pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati; in tal caso, viene meno la correlazione tra la partecipazione posseduta e il diritto;
Titoli obbligazionari convertibili. Fino a quando non sono convertititi in azioni essi si configurano come veri e propri titoli obbligazionari.
Fondi comuni di investimento mobiliare e Sicav;
Contratti di associazione, titoli e strumenti finanziari stipulati o emessi da soggetti esteri la cui remunerazione non risulta essere totalmente indeducibile;
SIIQ, ossia le società di investimento immobiliare quotate, così come previsto dall’articolo 1, comma 135, della Legge n. 296/2007;
Operazioni di pronto contro termine, le quali, a norma dell’articolo 94, comma 2, del Tuir, non comportano per il cedente a pronti il realizzo di plusvalenze.
I requisiti della Pex – Al fine di poter beneficiare dell’esenzione dall’imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli rappresentativi di capitale, secondo il regime della Pex, è necessario rispettare i seguenti requisiti:
Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata, salvo interpello;
Esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 del Tuir (con esclusione delle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali).
Periodo minimo di possesso – L’articolo 87, comma 1, lett a) del Tuir prevede che le partecipazioni debbano essere detenute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello in cui si è verificata la cessione. Il periodo di possesso inizia a decorrere dalla data di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto a titolo oneroso, dalla data di sottoscrizione nel caso di sottoscrizione delle partecipazioni in sede di emissione, o alla stessa data di decorrenza delle partecipazioni già possedute nel caso di aumento gratuito di capitale. Ad esempio: acquisto della partecipazione in data 22 marzo anno n, per avere il requisito Pex la cessione dovrà avvenire almeno dopo il 1 aprile anno n+1.
In caso di stratificazione degli acquisti delle partecipazioni (e quindi ai soli fini del rispetto della condizione del possesso minimo e non per la determinazione del costo di riferimento), è prevista una presunzione assoluta con la quale si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (criterio LIFO). Il requisito del possesso minimo deve sussistere anche in capo alle società neocostituite, che dunque per poter rientrare nel campo di applicazione della Pex devono essere state costituite da almeno dodici mesi. Diverso è tuttavia il caso in cui la nascita di un nuovo soggetto sia frutto di operazioni straordinarie in neutralità fiscale.
Iscrizione nelle immobilizzazioni – La lettera b) dell’articolo 87 del Tuir stabilisce che l’esenzione ai fini Pex è applicabile solo se le partecipazioni sono state iscritte tra le immobilizzazioni (finanziarie) nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (voce B.III dell’attivo dello stato patrimoniale schema art. 2424 c.c.). La norma non richiede che il bilancio si anche approvato; al riguardo, l’Agenzia delle entrate (C.M. n. 36 del 2004) ha precisato comunque che l’approvazione deve intervenire entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale è fatta valere l’esenzione. In caso di cambiamento di iscrizione delle partecipazioni valgono le seguenti considerazioni: l’iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell’attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione dell’esenzione anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie; la prima iscrizione in bilancio delle partecipazioni tra le immobilizzazioni e la successiva iscrizione tra il circolante, non fa venire meno l’esenzione sulla eventuale plusvalenza realizzata.
La Pex non si applica per le cessioni di partecipazioni detenute da soggetti in contabilità semplificata (C.M. n. 10/2005 ha chiarito che se nel primo bilancio chiuso dopo l’esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria la partecipante dovesse iscrivere la partecipazione tra le immobilizzazioni sarebbe soddisfatto il requisito dell’iscrizione).
Residenza in uno Stato non a fiscalità privilegiata – La lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del Tuir richiede, per l’applicazione della Pex, che la società partecipata sia residente fiscalmente in uno Stato o territorio di cui al D.M. emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del Tuir, con il quale devono essere individuati gli Stati membri e territori che consentono un tassa adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (c.d. “white list”). In attesa dell’emanazione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007 e quindi il riferimento al requisito della residenza è soddisfatto se la stessa è in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui alla c.d. “black list” del D.M. 21 novembre 2001.
In alternativa alla residenza può essere fornita dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata. La Circolare n. 36/E del 2004 ha precisato che la dimostrazione concernente la delocalizzazione del reddito, resa ai fini della detassazione dei dividendi di cui all’articolo 89, comma 3, qualifica automaticamente per l’esenzione la partecipazione detenuta in una società residente nel Paese black list, senza necessità di dover ripresentare l’istanza di interpello.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 87 i requisiti di residenza in un Paese non Black list e di commercialità, devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso (anche nel caso in cui la partecipazione sia detenuta da meno di tre periodi d’imposta)
Esercizio di una effettiva attività commerciale – Per l’esercizio di attività commerciale, ai fini Pex, si fa rinvio all’articolo 55, commi 1 e 2, del Tuir, il quale richiama le attività contemplate dall’articolo 2195 c.c. (Industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi; Intermediaria, nella circolazione dei beni; Di trasporto, per terra, acqua e aria; Bancaria o assicurativa; Ausiliaria alle precedenti.), ma anche attività organizzate in forma di impresa per la prestazione di servizi che non rientrino tra quelle previste dall’articolo 2195, attività di sfruttamento di miniere e cave, attività agricola di cui all’articolo 32, se svolta da società di persone e di capitale.
La lett. d), comma 1 dell’art. 87 del Tuir prevede una presunzione assoluta della mancanza di commercialità laddove il patrimonio della società partecipata sia prevalentemente investito (50%+ 1) in beni immobili: diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (diversi quindi dagli immobili-merce); diversi dagli impianti ed ai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa (strumentali). Il comma 5 dell’articolo 87 dispone che per le holding la condizione della presenza di partecipazioni residenti in Stati diversi da quelli a fiscalità privilegiata e quella della effettiva commercialità deve essere garantita nelle società partecipate indirettamente dalla holding, con riferimento alle quali devono rappresentare la maggior parte del valore del patrimonio della holding stessa.
Modalità applicative – Per il rinvio all’articolo 86, commi, 1, 2 e 3, del Tuir, le plusvalenze che generano esenzione nel regime Pex sono esclusivamente quelle realizzate mediante:
Cessione a titolo oneroso;
Assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.
In base al disposto dell’articolo 9, comma 5, e 166 comma 1, del Tuir rilevano ai fini Pex anche le plusvalenze derivanti da: conferimento e scambio mediante permuta e trasferimento di sede all’estero (salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione in Italia). In caso di distribuzione di somme a seguito di recesso, liquidazione e riduzione del capitale sociale, in virtù del richiamo del comma 6 dell’articolo 87 del Tuir al comma 5-bis dell’articolo 86, in caso di recesso, di esclusione, di riscatto, di liquidazione e di riduzione di capitale esuberante, la Pex si applica, alle stesse condizioni previste nell’articolo 87 del Tuir, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione di capitale e delle riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Modalità di calcolo della Pex – Ai sensi dell’articolo 86 del Tuir la plusvalenza valida ai fini Pex è data dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Per “costo non ammortizzato” deve intendersi il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, il quale includerà anche i versamenti a fondo perduto o in conto capitale. Per la determinazione del costo rileva il criterio di valutazione ordinariamente adottato dal cedente per la valutazione delle partecipazioni in bilancio (LIFO, FIFO, costo medio ponderato). La plusvalenza Pex non può ulteriormente godere del beneficio della rateizzazione ai sensi dell’articolo 86 del Tuir, pur ricorrendo le condizioni ivi previste (possesso per almeno tre anni). Infatti, l’articolo 86 del Tuir fa riferimento ai beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 del Tuir