Novità Modelli INTRASTAT 2018

A decorrere dal 1° gennaio 2018 viene meno l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. L’obbligo resta, in determinati casi, solo per finalità puramente statistiche. Nulla cambia, invece, in merito all’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

A decorrere dal 2018 viene meno l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquistiintracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Resta fermo l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

E’ stabilito l’obbligo di invio dei modelli INTRA riferiti agli acquisiti di beni e prestazioni di servizi Intra-UE, esclusivamente per fini statistici e nei casi individuati dal Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017.

Obbligo di invio ai fini statistici:

1) Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni (Modello Intra 2bis): per soggetti IVA che, con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

2) Elenchi riepilogativi dei servizi intra-UE ricevuti (Modello Intra 2quarter): Qualora, con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Per i soggetti che non rientrano nei predetti casi, l’obblio di comunicazione è assolto con il c.d. nuovo spesometro.

Altre novità

Campo “Codice Servizio” (INTRA 1quarter, INTRA 2quarter): Ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre) da indicare nei Modelli e riguardanti la parte statistica delle prestazioni di servizi rese e ricevute.

Facoltatività (Modello INTRA 1-bis): E’ stabilito che l’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA 1-bis (elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni) è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile e che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

La verifica della soglia: L’Agenzia delle Entrate, nel Provvedimento del 25 settembre 2017, ha precisato che:
la verifica in ordine al superamento delle soglie sopra riportate, va effettuatadistintamente per ogni categoria di operazioni;
le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia peruna singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie dioperazioni.

Si consideri un contribuente che nel corso del I° trimestre 2018 abbia realizzato:
acquisti intracomunitari di beni per 400.000 euro;
acquisti di servizi intracomunitari per 12.000 euro.
In tal caso egli sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Tutte le novità in commento:
si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio2018 (comma 4-quinquies dell’art. 13 del DL n. 244/2016, come convertito dalla Legge n.17/2017).

Ne consegue che:
andranno, comunque, inviati i modelli INTRA riferiti agli acquisti e prestazioni ricevuteriguardanti l’ultimo trimestre o mese del 2017;
resta fermo l’obbligo o di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodidi riferimento antecedenti.

Riepilogo
Volendo riepilogare, il Legislatore (ed il conseguente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017), hanno fissato:

1) l’abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
2) la valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
3) per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi;
4) il mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi; per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla Direttiva 112/2006/CE (art. 263);
5) l’innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
6) la semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori;
7) le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti “trimestrali”, per i quali è eliminato l’obbligo di presentazione degli INTRASTAT, sono ricavate dalla “comunicazione dati fattura” (obbligatoriamente prevista dall’art. 21 del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010) ovvero, dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 127/2015;

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO:

•D.L. n. 193/2016;
•Legge n. 225/2016;
•Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n.194409/2017.