Novità fiscali in arrivò ad aprile

Novità fiscali in arrivo ad aprile

Gli argomenti fiscali e finanziari più dibattuti dalle parti in gioco, introdotti dal governo con i decreti emanati prima del 5 aprile sono già noti a tutti, ma quelli che sono stati esposti nella conferenza stampa di ieri sera, sembrano essere stati compattati in unico decreto “omnibus”. 

Eppure nell’attesa si ipotizzavano diverse misure, intanto la conversione, con emendamenti, del decreto “Cura Italia” , poi il cosiddetto decreto “Aprile”, destinato ad introdurre nuove norme, fra cui il bonus da 800 euro, ed un decreto “Liquidità”, specificatamente dedicato al sostegno finanziario delle imprese. 

In effetti sembrava che il consiglio dei ministri, convocato ieri, 6 aprile, per impostare i nuovi provvedimenti e riesaminare quelli già emanati, avesse deciso di “spacchettare” il decreto del 17 marzo in due misure separate, un nuovo decreto per la parte finanziaria, da portare in approvazione al più presto, ed un decreto per la parte fiscale, da approvare, presumibilmente ed opportunamente, al massimo entro il Venerdì Santo. 

Invece dalle bozze a disposizione degli addetti ai lavori e dalle comunicazioni rese dai ministri è emersa l’intenzione di veicolare in unico decreto sia le norme sull’iniezione di liquidità al sistema imprenditoriale, che le norme emendate del decreto “Cura Italia”, nonché alcune nuove norme, sinora non previste. 

Dunque in attesa del decreto definitivo, che dovrà essere pubblicato in Gu, provvediamo a descrivere alcune delle norme modificate o di nuova introduzione. 

Per facilità di lettura si suddividono gli interventi come segue. 

  1. Interventi di modifica delle norme del Dl n. 18/2020 “Cura Italia”
  2. Interventi relativi a introduzione di nuove norme nell’atteso Dl “Aprile”
  3. Per le norme introdotte con il cd. Dl “Liquidità” leggi 400 miliardi di liquidità in arrivo per il sostegno alle imprese del 07 aprile 2020.

1. Interventi di modifica alle norme del dl “cura Italia”
Per quanto riguarda le norme del Dl “Cura Italia” n. 18/2020 gli emendamenti dovrebbero produrre i seguenti effetti. 

Prolungamento della remissione in termini per i soggetti con ricavi maggiori di 2 Milioni – I versamenti già rimessi dal 16 al 20 marzo, qualora ancora sospesi, possono essere effettuati entro il 16 aprile. 
Viene inoltre aggiunto alla norma che per il ritardato versamento non si applicano sanzioni ed interessi. 

Sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio (IVA, ritenute redditi lavoro dipendente, contributi Inps e premi Inail) – Precedentemente limitata ai soggetti con ricavi inferiori ai 2 Milioni, e per il solo mese di marzo, ora sarebbe estesa anche ai versamenti dei mesi di aprile e maggio e per i seguenti soggetti: 

  • ai contribuenti con ricavi inferiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • ai contribuenti con ricavi superiori ai 50 Milioni, se con diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

I versamenti rinviati devono essere effettuati entro il 30 giugno, in unica soluzione o al massimo in 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi. 

Sospensione delle ritenute di lavoro autonomo sui compensi corrisposti a soggetti con compensi non superiori ai 400.000 euro – Inizialmente prevista per il periodo dal 17 al 31 marzo, verrebbe ora estesa anche ai mesi di aprile e maggio. 

Il sostituito dovrà poi versare le ritenute entro il 31 luglio in unica soluzione o al massimo in 5 rate mensili, senza sanzioni e senza interessi. 
Dovrebbe rimanere fermo l’obbligo di richiesta al sostituto da parte del sostituito. 

Trasmissione telematica delle Cu e consegna al sostituito – Prevista inizialmente la conferma della consegna al 31 marzo, verrebbe ora spostata al 30 aprile 2020. 

Validità certificati, emessi dall’Agenzia Entrate, previsti in materia di appalti ex art. 17-bis del Dlgs n. 241/1997 – La validità deI certificati (Durc e Durf) emessi dall’Ae nel mese di febbraio 2020, scadenti entro 4 mesi dalla data del rilascio, permane sino al 30 giugno 2020. 

Credito d’imposta per la sanificazione dei locali – Viene mantenuto il limite dei 20.000 euro e la misura, al 50% di tale importo, per il credito d’imposta. 

Ma vengono incluse, fra le spese di sanificazione, ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, anche quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale (Dpi). 

Fondo di ultima istanza e divieto di cumulo fra redditi professionali e di pensione – Viene precisato che l’indennità di cui all’art. 44 del Dl “Cura Italia” spetta solo ai professionisti che, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti previsto nella norma, siano iscritti esclusivamente all’ente privato di previdenza obbligatoria e non percepiscano redditi di pensione. 

Altre modifiche attese alle norme del Dl n. 18/2020

  • L’ampliamento del credito d’imposta per i negozi anche agli studi professionali ed alle attività artigianali e alberghiere;
  • Il prolungamento della cassa integrazione;
  • L’intervento per riallineare l’allungamento dei termini dell’accertamento al periodo di effettiva sospensione dell’attività di accertamento e contenzioso;
  • Il riallineamento fra sospensione dei termini per gli enti impositori e per i contribuenti;
  • L’inclusione nella sospensione dei termini anche per le attività degli Agenti della riscossione;
  • L’inclusione nelle sospensioni dei termini: degli avvisi bonari e delle rate dei piani di dilazione sottoscritti con Agenzia Entrate in prima battuta, ivi comprese le rateazioni derivanti da accertamenti con adesione definiti, ecc.;
  • L’inclusione, nella platea dei soggetti che possono accedere alla sospensione delle rate dei mutui prima casa, degli iscritti alla gestione dell’Ago e degli amministratori di società, qualora dimostrassero, sia individualmente che attraverso la società cui partecipano o per cui operano, di aver subito gli effetti dell’emergenza;
  • L’ampliamento all’accesso al Fondo Gasparrini anche per chi ha contratto mutui da meno di un anno alla data di entrata in vigore del decreto;
  • Ampliamento del prestito senza garanzie previsto inizialmente nella misura di 3.000 e con rimborso fino a 18 mesi meno un giorno, ora previsto nella misura di 25.000 euro e con rimborso fra 24 e 72 mesi;
  • Introduzione di finanziamento fino al 15% dei ricavi dichiarati per anno 2019, al massimo di 800.000 euro, con accesso semplificato.

2. Interventi relativi a introduzione nuove norme cd. Dl “aprile”
Invece alcune delle norme di nuova introduzione, che sembravano dover essere incluse nel cd. “Decreto Aprile”, se che invece probabilmente entreranno nel decreto unico, con le seguenti. 

Acconti Irpef, Ires, Irap con metodo previsionale, senza sanzioni se inferiore 80% del dovuto effettivo – La norma introduce l’esonero da sanzioni sul mancato versamento dell’acconto, effettuato a partire dall’ordinaria scadenza del pagamento della dichiarazione dei redditi 2019, col metodo previsionale sul 2020, qualora l’importo versato, come da previsione, non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta dal modello dichiarativo 2020, da presentare nel 2021. 

Sospensione dei termini per gli adempimenti “Prima Casa” – Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per gli adempimenti finalizzati a: 

  • al trasferimento residenza entro 18 mesi nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato con l’agevolazione;
  • a nuovo acquisto “Prima Casa” entro 1 anno dalla vendita dell’immobile precedentemente acquistato con gli stessi benefici, se avviene entro 5 anni dal primo acquisto.

Imposta di bollo su fatture elettroniche inferiore a 250 euro – La scadenza, del primo trimestre, fissata inizialmente al 20 aprile, viene spostata: 

  • al 20 luglio se l’importo è inferiore a 250 euro
  • al 20 ottobre per i primi due trimestri se l’importo totale di entrambi è inferiore a 250 euro.

Modifiche al deposito atti processuali con estensione delle modalità telematiche anche ai ricorsi introdotti inizialmente in modalità cartacea – Si prevede il deposito degli atti processuali solo per via telematica, anche qualora, originariamente, il ricorso era stato introdotto in modalità cartacea. 

Questo consentirà altresì di poter notificare con la stessa via, per pec o presso le segreterie delle commissioni tributarie, le sanzioni per l’eventuale mancato versamento del contributo unificato. 

Altri interventi relativi a nuove norme del cd. Dl “Aprile” – Si tratta di misure delle quali si è parlato nei giorni scorsi, previste in un apposito decreto che invece potrebbero essere contenute nel decreto illustrato ieri in serata, seppure non ne sia stata fatta menzione. 

  • Introduzione di un ulteriore bonus da 800 euro per le categorie di lavoratori già individuate nel primo decreto;
  • Introduzione di un “reddito di emergenza” per colf, badanti e baby-sitter e di un mini-reddito per i lavoratori in nero;
  • Esenzione da iva sui farmaci considerati di uso compassionevole;
  • Ampliamento delle norme agevolative per le start-up;
  • Intervento tecnico per riallineare il trattamento dei dividendi esteri percepiti da società semplici;
  • Autorizzazione all’assistenza fiscale a distanza per i lavoratori dipendenti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi;
  • Sottoscrizione dei contratti bancari con modalità semplificate e telematiche;
  • Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa al 1.9.2021;
  • Sospensione sino al 31.12.2020 delle norme del codice civile in materia di riduzione di capitale per perdite e di scioglimento della società per detto motivo;
  • Disposizioni temporanee sul principio della continuità per la redazione del bilancio;
  • Disposizioni temporanee sul rimborso postergato dei finanziamenti soci in caso di fallimento;
  • Sospensione termini di scadenza dei titoli di credito.

Dunque situazione davvero complessa, che richiederà una necessaria e urgente riflessione, a proposito delle modalità e dei tempi di pubblicazione delle nuove, attese, norme in Gu. 

Non sono da escludere sorprese dell’ultima ora, in relazione a numerosi emendamenti presentati al Dl n. 18/2020, non inclusi nell’elenco di cui sopra e che, sebbene al momento, non compaiano in alcuna delle informazioni che circolano fra gli addetti ai lavori, potrebbero essere riconsiderati. 

Al di là delle attese, è comunque fondamentale evitare che, ancora una volta, le norme possano accavallarsi o peggio creare conflitti, non solo nello stesso decreto, ma anche in decreti che rischiano di sovrapporsi l’un l’altro, creando incertezze e ritardi nella applicazione di misure che devono invece entrare in vigore, con chiarezza e facilità di lettura, entro brevissimo tempo.

Fonte
Fiscal Focus