Notifiche. Non basta chiedere informazioni al portiere

In materia di notificazione degli atti tributari agli “irreperibili”, il procedimento di cui all’articolo 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 600/73 può ritenersi validamente eseguito solo quando dalla relata emerge chiaramente che il messo ha ricercato il destinatario non soltanto presso l’indirizzo indicato nell’atto ma nell’intero territorio comunale. Si ricava dall’Ordinanza n. 2877/18 della Sesta Sezione Civile – della Corte di Cassazione, con cui è stato accolto il ricorso di un contribuente di Milano. (La S.C. ha cassato con rinvio la decisione della C.T.R. che ha ritenuto sufficienti, ai fini della validità della notificazione, “le attività di ricerca del contribuente eseguite presso il custode, la genericità delle quali, peraltro, proprio in relazione alla loro vaghezza,avrebbe reso necessaria un’ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all’interno del Comune o in un altro, attraverso la verifiche delle risultanze anagrafiche.”).

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 7 febbraio 2018