Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19
Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto:
a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.