Lockdown Zone e Divieti

Lockdown zone Rosse e Arancioni

Il Governo ha fatto sapere che le nuove misure restrittive entreranno in vigore non a partire da oggi, 5 novembre, bensì da domani, e quanto sopra, almeno ufficialmente “per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”.

Tralasciando ogni ulteriore commento su siffatta dichiarazione, rilasciata più che tardivamente nella serata del 4 novembre, dopo presunte identificazioni delle aree a rischio, e la cui conseguenza per i consulenti è stata quella di dover instradare la propria clientela sulla base di informazioni che di ora in ora si facevano più confuse, il quadro si è chiarito nella tarda serata, con la pubblicazione del decreto e dell’ordinanza del Ministero della Sanità in Gazzetta Ufficiale.

L’ordinanza del Ministero della Sanità ha messo nero su bianco le diverse aree, suddividendo il territorio nazionale in base all’attuale stato del contagio.

Visto che è avvenuta la pubblicazione in GU, con l’entrata in vigore del decreto stabilita per domani, 6 novembre, contestualmente diverranno pienamente operative le ulteriori misure restrittive imposte alle aree cd. “arancioni” o “rosse”, che tali resteranno per almeno 15 giorni.

La situazione epidemiologica sarà costantemente monitorata, e nel caso in cui una Regione mantenga valori pari a quelli riferibili ad un’area diversa per almeno 14 giorni, si procederà con la riclassificazione della Regione stessa.

Così, ad esempio, una Regione ora identificata come ad altissimo rischio (zona rossa), potrà rientrare in zona ad alto rischio (zona arancione), con conseguente allentamento delle misure, ma ciò non prima del decorso di 15 giorni dall’avvio delle misure restrittive e solo a condizione che la Regione stessa mantenga per 14 giorni consecutivi gli indicatori attribuibili alla zona arancione.

Ne consegue che la durata del lockdown potrebbe potenzialmente essere pari a tutto il periodo di validità del decreto presidenziale, ovvero fino al 3 dicembre 2020, con conseguenze catastrofiche soprattutto per le “regioni rosse”.

Tutto dipenderà, come si è detto, dall’andamento degli indicatori.

Rientrano nella “zona arancione” le Regioni: Puglia e Sicilia.

Rientrano, invece, nella “zona rossa” le Regioni: Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Calabria.

Tuttavia, anche se ubicate in area rossa, le cd. “attività indispensabili” potranno continuare ad operare.

Di ciò già si aveva contezza, ma non era ancora stato reso nota l’elencazione puntuale dei fortunati rientranti nella previsione, elencazione che ora è disponibile agli allegati nr. 23 e 24 al decreto presidenziale.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, potranno continuare ad operare (allegato 23 al decreto):

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Per quanto riguarda i servizi alla persona, invece, resteranno aperte le attività di (allegato 24 al decreto):

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
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