Obbligo di addebitare al cliente il sacchetto di plastica dal 2018

L’obbligo di addebitare al cliente il sacchetto di plastica dal 2018

Illustriamo da dove e perché nasce il nuovo obbligo, scattato dal 1° gennaio 2018, di addebitare al consumatore il sacchetto di plastica.

E’ ormai noto che dal 1° gennaio 2018 i sacchetti di plastica comunemente utilizzati nei supermercati, fruttivendoli, macellai, pescivendoli, per imbustare frutta, verdura e altri prodotti freschi come carne, salumi, pesce, non sono più gratuiti, ma a pagamento, con espressa e separata indicazione dell’importo nello scontrino o nella fattura, come già avviene per le normali “buste della spesa”.

Inoltre, tali sacchetti, per essere commercializzabili, devono avere determinate caratteristiche ed essere certificati da appositi enti. La novità è giunta quasi in sordina con l’art. 9-bis del D.L. n. 91 del 20.06.2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 123 del 03.08.2017, in vigore dal 13.08.2017), decreto recante in realtà “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, ma che nell’art. 9-bis introduce nuove misure sull’uso dei sacchetti di plastica, particolarmente nocivi per l’ambiente.

Tale art. 9-bis, sostanzialmente, modifica alcune norme del Titolo II (Gestione degli imballaggi) della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, conosciuto come Testo Unico Ambientale (TUA), imponendo che i sacchetti di plastica per la spesa (“shoppers”) debbano avere determinate caratteristiche e debbano essere a pagamento, pena pesanti sanzioni. L’art. 9-bis non fa altro che dare attuazione, a seguito della procedura d’infrazione n. 2017/0127 avviata contro l’Italia, alla Direttiva UE n. 2015/720 del 29.04.2015 relativa all’adozione da parte dei Paesi membri di misure volte alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.