Legge di stabilità 2016

LEGGE DI STABILITA’ 2016: CHE COSA CAMBIA

Elenco dettagliato delle novità introdotte a livello fiscale dalla L.208/2015.

La legge di stabilità 2016 ha apportato numerose modifiche in campo fiscale e a questo scopo vogliamo rendere più chiare al contribuente le novità apportate, riportando e commentando le schede di sintesi relative agli aspetti fiscali rese disponibili da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le principali novità afferiscono all’IVA, alle imposte sugli immobili, a quelle sui redditi, alle destrazioni fiscali consentite.
IVA
L’istituto dell’IVA vede introdurre l’aliquota ridotta al 5% per le prestazioni socio-sanitarie, e per quelle assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi.
Relativamente al meccanismo del reverse charge a fini IVA, lo stesso viene esteso anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, qualora il consorzio risulti aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura.
Estensione dell’IVA ridotta in editoria: assoggettamento ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online, oltre che degli eBook, la cui tassazione passa dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota ridotta).
Viene stabilito che gli intermediari iscritti all’albo degli istituti di pagamento possono effettuare i rimborsi IVA a cittadini extra Ue (cosiddetta Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definirsi con successivo decreto del MEF.
REVERSE CHARGE
Viene esteso il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, nei casi in cui detto consorzio risulti aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura.
IMU e TASI
Viene ridotta del 50% la base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, a patto che il contratto venga registrato, il comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è locato l’immobile concesso in comodato. Inoltre, viene esteso il suddetto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (sempre però non di lusso).
Viene prevista l’esenzione dell’ IMU per i terreni agricoli che: sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione; sono situati nei Comuni delle isole minori; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
l’applicazione della TASI viene eslusa per l’abitazione principale, sia quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale è l’occupante, escluse però quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cioè gi immobili di lusso.
il versamento della TASI, quando l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, è effettuato dal possessore nella misura prevista dal Comune nel regolamento dell’anno 2015. Qualora mancasse l’indicazione della suddetta misura nel regolamento comunale 2015 ovvero nell’ipotesi di assenza totale di delibera anche per l’anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è del 90%.
per il 2016 viene sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali laddove aumentano i tributi e le addizionali attribuite agli stessi enti territoriali, anziché negare la deliberazione di questi aumenti. Rimane la possibilità, per il 2016, per i Comuni di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili che non sono esentati.
riduzione del 25% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota IMU e TASI stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato.
Estensione delle agevolazioni prima casa anche a una seconda abitazione a condizione che la prima sia alienata entro un anno dall’acquisto.
Con riferimento all’IMU sugli Imbullonati, dal 1° gennaio 2016, la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, verrà determinata, tramite stima diretta, considerando il suolo e le costruzioni, oltre che gli elementi ad essi correlati strutturalmente che ne accrescono qualità ed utilità, sempre entro i limiti dell’ordinario apprezzamento.
TARI e IVIE
Viene prorogata per il biennio 2016-2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e al tipo di attività svolta, e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto metodo normalizzato).
Viene poi rinviato al 2018, al posto del 2016, il termine di decorrenza a partire dal quale il Comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Eliminazione dell’IVIE dall’abitazione adibita a prima casa.
TASSAZIONE LOCALE
Viene anticipato al 14 ottobre il termine, ora fermo al 21 ottobre, per trasmettere le delibere da parte dei Comuni ai fini della rispettiva pubblicazione nel portale del federalismo fiscale.
Viene prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane questa destinazione e in ogni caso non locati, un regime di favore,che coincide con l’applicazione di una aliquota ridotta dello 0,1%, con la possibilità, per i Comuni, di cambiare tale aliquota sino allo 0,25%.
Viene ammessa l’esenzione da IMU per le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
Viene dal 2016 abrogata l’ Imposta municipale secondaria, detta IMUS.
Viene sospesa, limitatamente al 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui stabiliscono incrementi dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. (la TARI rappresenta un’eccezione).
IRES
Viene rideterminata l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) dal 27,5% al 24% a partire dal 2017. Viene conseguentemente rideterminata l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società in uno stato membro UE nonché in uno Stato aderente all’Accordo SEE, inclusi nella white list. L’attuale aliquota dell’1,375% si abbassa all’1,20% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Viene prevista un’addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Sono, inoltre, resi integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti che risultano i destinatari della maggiorazione IRES, vale a dire gli enti creditizi e finanziari, disponendo anche la rispettiva integrale deducibilità ai fini IRAP. Si precisa che le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 2017.
IRAP
Vengono esclusi dall’ambito soggettivo IRAP, dal periodo d’imposta consecutivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, vale a dire per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 2016, tutti i soggetti che esercitano attività agricola.
Viene estesa la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP , nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale che risulti impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro nell’arco di 2 anni, a partire dalla conclusione del precedente contratto.
Viene incrementata la deduzione forfetaria ai fini dell’IRAP prevista per talune tipologie di soggetti passivi in funzione dei livelli di base imponibile realizzata.
Viene stabilito che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto particolari convenzioni con le strutture ospedaliere per svolgere la professione, quando percepiscono per l’attività svolta presso tali strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.
Viene modificata la deduzione forfettaria per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. La deduzione forfetaria diventa di:13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro; 6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.
SUPER AMMORTAMENTO
Viene maggiorato del 40% il costo di acquisizione, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che realizzano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con solo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
sono prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Rimangono anche per il 2016 le attuali misure, rispettivamente fissate al: 65% per gli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali); 50% per le ristrutturazioni e per il relativo acquisto di mobili.
BONUS MOBILI
Viene previsto che le giovani coppie (anche di fatto), in cui almeno uno dei due membri non abbia più di 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono beneficiare di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016, fino a 16mila euro.
ECOBONUS
Vengono estese le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica anche agli IACP con riferimento alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi fatti su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Viene, poi, prevista la possibilità per i soggetti che fanno parte della no tax area (quindi pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale che spetta loro per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno svolto i lavori, con modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Viene, infine, ampliata l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che assicurano un funzionamento efficiente degli impianti, dotati di peculiari caratteristiche.
LEASING IMMOBILIARE
Viene prevista una specifica disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo. Dal punto di vista fiscale, in aggiunta alle agevolazioni in materia di imposta di registro, si prevede la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, concernenti il contratto di locazione finanziaria, e in particolare sia dei canoni e relativi oneri accessori (per un importo che non supera gli 8mila euro); sia del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale (per un importo non superiore a 20mila euro) quando le spese vengono sostenute da soggetti con meno di 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55mila euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, e che non risultano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle stesse condizioni che sono previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, rimanendo le altre condizioni richieste, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF viene dimezzato, per cui al massimo 4mila euro per i canoni e 10mila per il costo di acquisto.
REGIMI AGEVOLATI PER PROFESSIONISTI E PICCOLE IMPRESE
Viene rivisto il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014.Viene cancellata la norma che proibiva di accedere al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, percepiti eventualmente nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, era pari o superava la misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nello stesso anno e se la somma delle varie fattispecie reddituali andava oltre i 20mila euro. Vengono esclusi dal regime i soggetti che, nel corso dell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, superiori a 30mila euro. Il controllo di questa soglia diventa irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro è concluso. Viene prevista la riduzione dal 15 al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi 5 anni di attività; disposizione applicabile, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno cominciato una nuova attività, optando per il regime forfetario; Vengono rialzati i limiti di ricavi e compensi indicati nell’allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere al nuovo regime. Quindi, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi vengono incrementate di 10mila euro mentre, in riferimento alle attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività, si accresce la soglia di 15mila euro. Viene stabilita l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari che possono beneficiare, in ogni caso, della riduzione al 35% degli oneri contributivi.
OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE
Viene concesso ai contribuenti di poter ulteriormente ridurre il periodo di ammortamento previsto per l’avviamento e i marchi d’impresa, da 10 a 5 quote. La possibilità viene applicata alle operazioni di aggregazione aziendale attivate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
ESTROMISSIONE BENI DI SOCIETA’
Le snc, sas, srl, spa e sapa che, entro il 30 settembre 2016, cedono o assegnano ai soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa, possono estrometterli a condizioni facilitate, purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, dove prescritto, al 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016. Le stesse previsioni sono applicate alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della stessa trasformazione, e il rispettivo costo riconosciuto fiscalmente, si applica un’imposta sostitutiva IRES e IRAP dell’8% ovvero del 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data dell’assegnazione, cessione o trasformazione.
ESTROMISSIONE BENI DI IMPRESE INDIVIDUALI
Viene prevista un’imposta sostitutiva, con aliquota dell’8%, per gli imprenditori individuali che, al 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per loro natura. Questi beni sarà possibile estrometterli dal patrimonio dell’impresa, con effetto già dal 2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore riconosciuto fiscalmente. Si ricorda che i contribuenti interessati saranno tenuti ad esercitare l’opzione entro il 31 maggio 2016.
ACCERTAMENTI FISCALI
Le norme riviste si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, a partire quindi dalla dichiarazione dei redditi 2017. Sono prolungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Viene estesa al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento attualmente previsto per la mancata dichiarazione. Viene cancellata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi ove sussiste una violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
RIFORMA SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
Viene anticipata dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale. Restano, invece, le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di voluntary disclosure vigenti alla data di presentazione della correlata domanda.Viene poi disposta la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura di voluntary disclosure all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che nella procedura assiste il contribuente.
DUE PER MILLE PER ASSOCIAZIONI CULTURALI
per l’anno 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con D.P.C.M
OPERAZIONI CON PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA
Viene la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come la disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – Controlled Foreign Companies). Viene eliminata l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato. Viene previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, ossia la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Viene previsto che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge, si applica anche nel caso di società site in Stati membri UE o in paesi SEE che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.
REDDITI DA PENSIONE
Viene previsto l’aumento, a decorrere dal 2016, delle detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione. La detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:
-1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a 690 euro;
-1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15mila euro (stesso valore di quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo superi 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e sia pari o inferiore a 15mila euro.
Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a:
-1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8mila euro (7.750 euro nella normativa vigente); l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
– 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15mila euro (valore uguale a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7mila euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8mila euro e pari o inferiore a 15mila euro.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Viene nuovamente introdotta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.
IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL TRASFERIMENTO DI TERRENI
Viene alzata dal 12% al 15% l’aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
ATTIVITA’ CONNESSE A FONTI RINNOVABILI
Vengono considerate attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, tutte le produzioni agro energetiche, inclusa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, oltre che di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.Per la produzione di energia oltre tali suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, esclusa la quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nelle modalità ordinarie, previa comunicazione all’Ufficio secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997. Ogni atto e documento relativo a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, nonché relativi all’apertura della relativa successione, risultano esenti dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Queste disposizioni si applicano per i periodi di imposta per i quali non risultano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Vengono rivisti alcuni meccanismi tra cui la trasmissione dei dati sanitari, i limiti ai poteri di controllo, i requisiti dei CAF e gli adempimenti a loro carico. Tra le novità:
-viene reso permanente l’obbligo per le aziende sanitarie locali, quelle ospedaliere e tutti i soggetti menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, anche se non accreditate;
-viene disposto che l’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi, entro 4 mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a questo termine, nell’ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell’imposta o incoerente rispetto ai criteri sanciti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, o risulti un rimborso superiore all’importo di 4mila euro;
-vengono modificati i requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei CAAF;
-viene fissato al 28 febbraio di ogni anno il termine entro cui tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere alle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell’art. 51, comma 2, e dell’art. 10, comma 1, TUIR, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti. La norma vale dal periodo d’imposta 2015;
-viene previsto che i sostituti d’imposta che operano le ritenute sui redditi sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ogni anno all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all’anno solare precedente;
-vengono esonerati in via sperimentale, per il 2016, dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (cosiddetto spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria;
-viene stabilito che a partire dal periodo d’imposta 2015, l’importo detraibile delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone non possa essere superiore a 1.550 euro per ciascuna di esse (è tolto il vincolo di parentela);
-viene stabilito che in riferimento all’importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali, a partire dal periodo d’imposta 2015, la misura delle spese non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del MIUR;
-non vengono applicate le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al 1° anno di applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali; quelle a carico dei sostituti di imposta;
-vengono estese a tutti i soggetti che non risiedono nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente all’Accordo SEE) le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza;
– i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività dei CAF si applicano con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, invece degli anni dal 2016 al 2018;
-viene consentito ai CAF, al posto della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa;
-viene disciplinata la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti . In particolare, viene previsto che, in tali ipotesi, il CAF è obbligato con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione, nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.

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