Le misure del DL Liquidità

Le misure urgenti DL Liquidità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il DL Liquidità che interviene con norme urgenti tra cui:
 il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;
 il sostegno alla liquidità delle imprese;
 la semplificazione dei versamenti relativi all’imposta di bollo;
 la riduzione degli acconti IRPEF/IRAP.

Art. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid19, SACE (s.p.a. del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

La garanzia è rilasciata alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
b) l’impresa alla data del 31.12.2019 non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà; l’impresa alla data del 29.02.2020 non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate;
c) L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio (Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.) d) La percentuale massima di garanzia è pari al:
 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

e) Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
 per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
f) La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito.
g) La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente al 10.04.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti
soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa.
i) L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno:
 per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;

l) Impegno dell’impresa di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
m) Il soggetto finanziatore deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute al 9.04.2020, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito prima del 9.04.2020.
n) Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere:
 il costo del personale;
 gli investimenti;
 il capitale circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Art. 5 – Differimento entrata in vigore Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza

Viene differita l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa al 1° settembre 2021. Tale differimento consentirà di allineare il Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE n.1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Art. 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

La perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid19, determinerà una situazione anomala che coinvolgerà anche le imprese che prima dell’epidemia vivevano in condizioni economiche ottimali. Si prevede, così, che dal 9.04.2020 al 31.12.2020 per gli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano i canonici articoli del Codice civile in materia di riduzione capitale e scioglimento.

Art. 7 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Per neutralizzare gli effetti derivanti dall’attuale crisi economica si è reso necessario consentire alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo le imprese che, indipendentemente dalla crisi da Covid-19, si trovavano
autonomamente in stato di perdita.

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, c.1 n.1 del C.c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Il criterio di valutazione va specificatamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Tali disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Resta ferma la previsione di cui all’articolo 106 del DL Cura Italia n.18/2020 che ha prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi al 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Art. 8 – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alla società

L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese, rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9.04.2020 al 31.12.2020
non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del C.c. La ratio di tali articoli è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè quelle situazioni in cui la società
dispone dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono in minima
parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di
finanziamento.

Con questa previsione normativa i soci saranno liberi di finanziare le società in questo momento di “crisi di liquidità” poiché potranno poi vedersi rimborsare le somme senza “inciampare” nel meccanismo di postergazione.

In relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti al 23 febbraio 2020, il debitore può presentare, fino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un nuovo termine [non superiore a 90 giorni] per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile.

Art. 18 e 21 – Sospensione versamenti tributari e contributivi

Art. 20 – Metodo previsionale acconti giugno

Viene stabilito, esclusivamente per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, quindi per il 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20%. [pertanto l’importo versato non deve essere inferiore all’80% dell’importo dovuto in base alla dichiarazione].

Art. 22 – Disposizioni relative ai termini di consegna e trasmissione CU 2020

1) il sostituto d’imposta deve consegnare la CU agli interessati entro il 30 aprile 2020
2) se la trasmissione all’Agenzia delle Entrate avviene entro il 30 aprile 2020 non verrà applicata la sanzione per tardiva trasmissione.
Resta fermo al 31.10.2020 l’invio di CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Art. 23 – Proroga certificati emessi nel mese di febbraio 2020

I DURF emessi entro il 20 febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Art. 25 – Assistenza fiscale a distanza

Per agevolare la tempestiva presentazione del 730, fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati:
 la copia per immagine della delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta:
 la copia della documentazione necessaria;
 la copia di un documento d’identità.

In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare telematicamente copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione in via telematica di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS