LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: INQUADRAMENTO E REGIME FISCALE

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: INQUADRAMENTO E REGIME FISCALE

Ex Art. 67 del D.P.R. 917/1986, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente vengono ricompresi all’interno della categoria dei redditi diversi. I redditi da lavoro autonomo occasionale devono essere indicati nel quadro RL del modello Unico PF e in ottemperanza all’ Art. 25 del D.P.R. 600/1973 è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte per la suddetta categoria di reddito.
Il punto di partenza è ovviamente quello di verificare la sussistenza di entrambe le condizioni, ossia verificare che siano soddisfatti sia il requisito della autonomia sia quello della occasionalità.
In questa sede ci proponiamo di indicare i principali aspetti che permettono di valutare tali due condizioni. Occorre essere in presenza di una persona che compie un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. È perciò fondamentale che il concreto espletamento della prestazione lavorativa non presenti gli indicatori tipici della subordinazione, quali:
-Adozione di direttive specifiche da parte del committente;
-assenza di rischio;
– inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione d’impresa;
– vincoli di orario;
– retribuzione legata alla durata della prestazione.
“L’autonomia” è spesso riscontrabile nelle prestazioni ad alto contenuto professionale, tuttavia nei casi in cui la specializzazione non sia così evidente, possono presentarsi delle “aree grigie”, che potrebbero generare contestazioni in sede di verifica ispettiva, con conseguenti disconoscimenti contrattuali. In seguito alla sentenza n. 7171/2003 della Cassazione è stato appurato che al fine di dimostrare il requisito della autonomia è importante e significativo il fatto che ci sia un’obbligazione di risultato e non di mezzi. Inoltre è necessario che vi sia una netta prevalenza del lavoro proprio e l’assenza di qualsiasi forma di organizzazione e struttura d’impresa.
Per quanto riguarda invece il requisito della “occasionalità” è necessario che il prestatore agisca in modo:
-non professionale (intendendo che le attività devono essere diverse da quelle svolte abitualmente);
-episodico;
-non programmato;
-non organizzato;
-minimo: pur non essendo stato definito un tetto massimo, i compensi devono essere limitati (per evitare il rischio di contestazione della prevalenza);
Un’attività lavorativa viene considerata abituale dal Legislatore quando la stessa si articoli in una pluralità di atti coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo e venga esercitata con regolarità, stabilità e sistematicità.(obbligazione di mezzi dunque, non di risultato).
I contratti di lavoro autonomo non richiedono l’espletamento di formalità particolari: non viene infatti legalmente previsto alcun vincolo di forma contrattuale né sussiste obbligo alcuno di comunicazione preventiva al centro per l’impiego.
REGIME FISCALE: Come anticipato, i redditi da lavoro autonomo ricadono nei redditi diversi. Ex Art. 71 del TUIR, l’imponibile è dato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) e le spese inerenti la produzione del reddito stesso.
Con riferimento agli adempimenti necessari:
Ex Art. 25, D.P.R.600/1973: il committente, all’atto del pagamento, dovrà, in qualità di sostituto d’imposta, operare una ritenuta del 20% a titolo d’acconto, se si tratta di lavoratori residenti in Italia ovvero una ritenuta del 30% a titolo d’imposta, se si tratta di lavoratori non residenti. Il lavoratore è tenuto a rilasciare al committente una notula indicante il corrispettivo della prestazione. La ritenuta è da operare sul compenso al lordo dei costi sostenuti dal lavoratore.
I costi inerenti la produzione del reddito potranno essere dedotti dal contribuente in sede di denuncia dei redditi (Modello 730 o UNICO). Nel calcolo del conguaglio si porterà a credito anche la quota delle relative ritenute subite alla fonte e una volta effettuata la ritenuta alla fonte, il committente, entro il 16 del mese successivo, mediante il Modello F24, verserà all’erario la ritenuta operata. Infine entro il 28/02 dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi erogati, delle ritenute operate e versate e degli eventuali contributi trattenuti e versati. Tale certificazione verrà utilizzata dal lavoratore per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
REGIME ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO: Dal punto di vista contributivo, vige l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata Inps (ex art. 2 della L. n. 335/1995) solo nel caso in cui il reddito annuo superi i 5.000 € (sempre principio di cassa) derivanti dall’attività autonoma occasionale in esame.
In tale circostanza, gli eventuali contributi sono da versare solo sulla quota di reddito eccedente la soglia dei 5.000 €, che costituisce una fascia di esenzione (Circ. Inps n. 103/2004).
Preme infine sottolineare che con riferimento alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, il lavoro autonomo occasionale non è soggetto alla copertura Inail.

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