LA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE CON LA “CORSIA SEMPLIFICATA”

In ottemperanza alla legge di stabilità 2016, è oggi possibile usufruire di una corsia semplificata per la riammissione alla rateazione: infatti non è piu richiesta la presentazione di moduli né di istanze, ma è sufficiente l’effettuazione del pagamento. I contribuenti che nei tre anni antecedenti al 15 Ottobre 2015 siano decaduti dalla rateazione delle somme dovute possono essere riammessi al pagamento rateale. La condicio sine qua non è che i suddetti contribuenti decaduti procedano a riprendere il versamento delle rate scadute entro il 31 Maggio 2016.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 13/E del 22 aprile 2016, precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per la riammissione al beneficio.
Nel dettaglio viene specificato che i contribuenti possono essere riammessi in rateazione a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, se hanno precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza.
Preme sottolineare che dall’altra parte ne rimangono esclusi i contribuenti decaduti che abbiano avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.
Inoltre, la possibilità di riammissione al sistema della rateazione dipende da due specifiche condizioni:
La decadenza deve essersi verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015.
Le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono essere dovute a titolo di imposte dirette, quindi relativamente al versamento di IRPEF, IRES e addizionali IRAP.
Restano escluse le altre tipologie di imposte.
Per quanto riguarda le modalità di riammissione il contribuente può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. E’ a tal fine necessario compilare il modello F24 utilizzando i medesimi codici di tributo che furono impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Il contribuente è inoltre tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento entro dieci giorni dal versamento. Suddetta trasmissione deve avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure per posta elettronica ordinaria o certificata.
Infine l’Ufficio provvede al ricalcolo delle rate considerando le rate dovute in base al piano d’ammortamento originariamente stabilito ed elabora un nuovo piano rateale che viene fornito al cliente con indicazione degli importi da versare. Dopo aver provveduto a verificare il corretto versamento delle rate residue, l’Ufficio può revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi.
Una volta riavviato l’iter di rateazione, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta in ogni caso la decadenza definitiva dal beneficio.

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