Green pass e ambienti di lavoro: le novità della Legge 165/2021

Gentile Cliente,

anche la Camera dei Deputati, dopo il Senato, ha approvato l’emendamento sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto legge 127/2021, che introduceva a partire dal 15 ottobre 2021, la verifica della certificazione verde per tutti i lavoratori pubblici e privati che accedono ai luoghi di lavoro; dal 21 novembre 2021 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di green pass in ambiente di lavoro, che vorrebbero semplificare le previsioni precedenti.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

Le problematiche legate alla gestione del Green pass in ambiente di lavoro hanno portato ad una variazione, in sede di conversione in legge del decreto, di quattro punti fondamentali: la sostituzione dei lavoratori assenti per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, le modalità di controllo in capo al singolo lavoratore, che può decidere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde, le modalità di controllo dei lavoratori somministrati e la validità del pass in ambiente di lavoro con scadenza durante l’orario della prestazione lavorativa.

In funzione dell’andamento dei contagi sono previste inoltre nuove limitazioni e disposizioni in relazione alla certificazione verde, ad oggi ancora in fase di discussione.

Le novità della legge 165/2021 in materia di green pass

Novità valide per tutti i lavoratori

  1. Una delle principali riforme riguarda la semplificazione dell’attività di verifica del possesso della certificazione verde per coloro che accedono ai luoghi di lavoro.

Infatti è stata introdotta, per i lavoratori sia del settore pubblico che di quello privato, la possibilità – su base volontaria – di richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. In questo modo, tali lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

  • Cosa succede se il Green Pass scade durante l’orario di lavoro? Il Parlamento ha voluto dare precisazione anche in merito a questo punto: viene definito che, sia nel settore pubblico che privato, nel caso in cui la certificazione scada durante l’orario di lavoro, il lavoratore può restare sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno.

Ovviamente, questo non dà luogo alle sanzioni previste.

NOTA BENE – Il Garante della Privacy, in merito alla possibilità di consegnare copia della certificazione verde al proprio datore di lavoro, non si trova d’accordo e ha inviato una segnalazione al Parlamento, esponendo punti critici della nuova opzione e chiedendo «un approfondimento ulteriore». Secondo il Garante infatti, questa nuova “semplificazione” non solo non garantisce la riservatezza di dati sensibili e impone ulteriori misure organizzative per il trattamento e la conservazione a norma di queste informazioni, ma riduce anche l’efficacia del controllo.

Novità per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti

Viene poi modificata anche la parte che autorizza l’azienda con meno di 15 dipendenti a sostituire il lavoratore assente da almeno 5 giorni per mancanza di green pass.

Nel dettaglio, viene spiegato che:

  • il primo contratto di sostituzione ha durata di 10 giorni, i quali sono tutti giorni lavorativi;
  • alla scadenza dei 10 giorni il rapporto di lavoro è rinnovabile per altri 10 giorni. Ma non ci sono limiti: il rinnovo può esserci tutte le volte che si vuole, a patto di non superare il limite del 31 dicembre 2021, data in cui è prevista la cessazione dello stato di emergenza (salvo proroghe) e quindi della presentazione della certificazione verde sul luogo di lavoro.

Resta, quindi, il diritto per il lavoratore assente ingiustificato di conservare il posto di lavoro.

Novità per i lavoratori somministrati

Anche i lavoratori in somministrazione, ovviamente, devono essere in regola con il green pass. Il testo originario del decreto legge 127/2021 non chiariva chi si dovesse occupare del controllo, ossia se un tale onere fosse di competenza dell’azienda somministratrice oppure dell’utilizzatore.

Con la legge di conversione il Parlamento ha specificato che la verifica del rispetto delle regole compete all’utilizzatore, mentre al somministratore spetta soltanto l’onere di informare i lavoratori riguardo alla sussistenza delle predette prescrizioni. Non ci sono ulteriori modifiche sostanziali. Rimane confermata la regola per cui anche i luoghi di lavoro costituiti da abitazioni private necessitano dell’obbligo del green pass, come nel caso dei lavoratori domestici. Mentre non è richiesto l’obbligo della certificazione verde per coloro che svolgono il proprio lavoro in modalità agile.

Il modulo di consegna del green pass al datore di lavoro

Il datore di lavoro, come previsto dalle novità introdotte dalla Legge 165/2021 può sostituire le attività di controllo con la conservazione di copia della certificazione verde.

Tale possibilità è attivabile solo su base volontaria da parte del lavoratore.

Si propone un fac simile di comunicazione che il lavoratore può presentare al datore di lavoro insieme al pass:

Spett.le Azienda  

Richiesta di consegna certificazione verde ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5 del D.L. n.52/2021 (così come modificato dalla Legge n. 165/2021 di conversione del D.L. n. 127/2021)  

Il/la sottoscritto/a , XXXX dipendente/collaboratore dell’azienda XXX   COMUNICA   di voler consegnare copia della Certificazione verde COVID-19 in luogo della verifica periodica del pass, così come previsto dalla normativa vigente.   Rimanendo in attesa dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati contenuti nella certificazione, porgo cordiali saluti.  

Luogo e data                                                                                                      Firma                                                                                              ______________________

Si allega alla presente modulo da consegnare ai lavoratori.

Infostudio formato mail

Le problematiche legate alla gestione del Green pass in ambiente di lavoro hanno portato ad una variazione, in sede di conversione in legge del decreto, di quattro punti fondamentali: la sostituzione dei lavoratori assenti per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, le modalità di controllo in capo al singolo lavoratore, che può decidere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde, le modalità di controllo dei lavoratori somministrati e la validità del pass in ambiente di lavoro con scadenza durante l’orario della prestazione lavorativa.   In funzione dell’andamento dei contagi sono previste inoltre nuove limitazioni e disposizioni in relazione alla certificazione verde, ad oggi ancora in fase di discussione.
 
LE NUOVE MISURE IN MATERIA DI GREEN PASS:
Per tutti i lavoratori
Verifica del green pass:  è stata introdotta, per i lavoratori sia del settore pubblico che di quello privato, la possibilità – su base volontaria – di richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. In questo modo, tali lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Il Garante della Privacy, in merito alla possibilità di consegnare copia della certificazione verde al proprio datore di lavoro, non si trova d’accordo e ha inviato una segnalazione al Parlamento, esponendo punti critici della nuova opzione e chiedendo «un approfondimento ulteriore».  

Green pass che scade durante l’orario di lavoro:
viene definito che, sia nel settore pubblico che privato, nel caso in cui la certificazione scada durante l’orario di lavoro, il lavoratore può restare sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno.  

Per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti:
– il primo contratto di sostituzione ha durata di 10 giorni, i quali sono tutti giorni lavorativi.  
– Alla scadenza dei 10 giorni il rapporto di lavoro è rinnovabile per altri 10 giorni, senza limiti: i rinnovi possono essere plurimi, a patto di non superare il limite del 31 dicembre 2021, data in cui è prevista la cessazione dello stato di emergenza (salvo proroghe) e quindi della presentazione della certificazione verde sul luogo di lavoro.
– Resta il diritto per il lavoratore assente ingiustificato di conservare il posto di lavoro.  

Per le aziende che occupano lavoratori somministrati:
– la verifica del rispetto delle regole compete all’utilizzatore, mentre al somministratore spetta soltanto l’onere di informare i lavoratori riguardo alla sussistenza delle predette prescrizioni.  

Non ci sono ulteriori modifiche sostanziali. Rimane confermata la regola per cui anche i luoghi di lavoro costituiti da abitazioni private necessitano dell’obbligo del green pass, come nel caso dei lavoratori domestici. Mentre non è richiesto l’obbligo della certificazione verde per coloro che svolgono il proprio lavoro in modalità agile.  

Allegato alla mail: modulo di consegna green pass.  

Infostudio formato whatsapp

🟢 NOVITÀ IN MATERIA DI GREEN PASS 🟢   ✅ Possibile conservare copia del green pass al posto dei controlli, ⚠️solo su base volontaria del 👷🏽‍♀️ lavoratore   ✅ Valido per tutto il turno lavorativo il pass che ⌛❌scade durante l’orario di lavoro   ✅ le aziende che occupano meno di 15 dipendenti possono 🤝rinnovare più volte il contratto del lavoratore in sostituzione, fatta salva la ⏱️durata del singolo contratto pari a 10 giorni, stipulabile dopo  5 giorni di assenza del lavoratore sostituito   ✅ I lavoratori somministrati sono 🔍controllati solo dall’utilizzatore, mentre la società di somministrazione 🗣️informa i lavoratori sulla normativa.