Fondo patrimoniale. La casa familiare non sfugge ai creditori del fallito

Il fondo patrimoniale è inefficace nei confronti dei creditori dell’imprenditore fallito, anche se ricomprende la casa familiare. Così ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2820/2018, la quale fa chiarezza sulla fattispecie di “dovere morale” escludente il presupposto per l’azione di cui dell’art. 64 della Legge fallimentare. (La S.C. ha confermato la decisione di secondo grado, respingendo definitivamente l’impugnazione proposta dalla moglie di un imprenditore fallito. Nel caso di specie, i giudici hanno dichiarato l’inefficacia, verso la massa dei creditori, ai sensi dell’art. 64 L.fall., di un atto di costituzione di immobili in fondo patrimoniale stipulato nel biennio anteriore al fallimento, comprendente anche l’appartamento costituente abitazione familiare).

Cassazione Civile, ordinanza n. 2820 pubblicata il 06 febbraio 2018