A partire dall’1.1.2019, devono essere documentate mediante fattura elettronica, a norma dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti resi-denti o stabiliti in Italia. Sono dunque compresi nell’ambito di applicazione del nuovo obbligo anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.
L’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, nella sua originaria stesura, prevedeva che dovessero essere soggette all’obbligo di fatturazione elettronica le operazioni domestiche effettuate da soggetti “residenti, stabiliti o identificati” nel territorio dello Stato.
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