Esterometro 2020

Esterometro 2020: fatture da comunicare

Sono incluse nell’obbligo dell’invio Esterometro:

  • le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Esterometro 2020: le nuove scadenze trimestrali

Il Decreto fiscale 2020 ha modificato le scadenze 2020 per l’invio dell’Esterometro. In particolare, come riportato del provvedimento entrato in vigore, “All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento»”.

Ecco quindi la novità: mentre nel 2019 le scadenze da tenere a mente erano mensili (la fine di ogni mese), da quest’anno diventano trimestrali.

Ecco le scadenze per ogni trimestre 2020 per l’invio del cosiddetto Esterometro.

OperazioniScadenza invio
Gennaio – febbraio – marzo 202030 aprile 2020
Aprile – Maggio – Giugno 202031 luglio 2020
Luglio – Agosto – Settembre 20202 novembre 2020
Ottobre – novembre – dicembre 20201° febbraio 2021

Ovviamente i dati relativi al mese di dicembre 2019 dovranno continuare ad essere trasmessi rispettando la vecchia periodicità stabilita per il 2019, cioè il prossimo 31 gennaio 2020.

Esterometro e non: le altre novità 2020

Tra le novità introdotte dal Decreto fiscale 2020 collegato alla Legge di bilancio per l’Esterometro 2020 non c’è solo la modifica alle scadenze di invio (che sono diventate trimestrali anziché mensili).

Come riportato all’articolo 16 (Semplificazioni fiscali) del Decreto fiscale, “A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on-line basato, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

  • registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre a queste bozze dei documenti, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA”.