Domande di rottamazione e saldo e stralcio entro il 31 luglio 2019

Aperta la scadenza per le domande di rottamazione anche se non vengono riaperti i ruoli da rottamare, che restano quelli del periodo 2000-2017

Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato il via libera all’emendamento al Ddl. di conversione del c.d. “decreto crescita”, che riapre i termini per le domande di rottamazione dei ruoli (art. 3 del DL 119/2018) nonché di saldo e stralcio (art. 1 comma 145 e ss. della L. 145/2018).

Lo scorso 30 aprile 2019 era scaduto il termine per presentare domanda di rottamazione dei ruoli e di saldo e stralcio. Ora per effetto dell’emendamento, i termini sono postergati al 31 luglio 2019.


Per quanto sembra emergere la riapertura riguarda solo il termine per presentare la domanda, non un allargamento oltre il 2017 dei ruoli rottamabili, che rimangono quelli trasmessi agli Agenti della riscossione per il periodo che va dal 2000 al 2017.


In altri termini, chi è debitore di carichi di ruolo trasmessi a partire dal 1° gennaio 2018 continua a rimanere fuori dalla rottamazione.

Pertanto, la rottamazione continua a comportare il solo stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora, e, naturalmente, continua ad essere circoscritta ai ruoli, con ovvia  esclusione degli avvisi bonari ricevuti.

Inoltre, solo per il saldo e stralcio l’accesso al beneficio, che comporta un più o meno rilevante stralcio anche del debito a titolo di capitale (imposta o contributo), dipende dal valore ISEE del nucleo familiare.

Pertanto in vista della riapertura dei termini, i contribuenti debitori dovranno allegare alla domanda anche l’ISEE, che viene rilasciato sulla base della DSU presentata dal debitore.

Si potrà optare per il pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o per un massimo di 17 rate (la prima scadrà sempre il 30 novembre).