È stato pubblicato il cd. “decreto liquidità”, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
Gli articoli destinati a regolamentare aspetti tributari e di sospensione dei versamenti risultano in gran parte confermati rispetto a quanto emerso dalle bozze trapelate prima della pubblicazione, tuttavia occorre sottolineare che una profonda modifica rispetto alle anticipazioni ha interessato l’articolo 18, dedicato alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi.
Innanzi tutto si sottolinea che le disposizioni riguardano la sospensione di alcuni tipi di versamenti tributari e contributivi, ed esclusivamente per quanto riguarda i versamenti ordinariamente in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, mentre per i versamenti sospesi a marzo in forza di precedenti disposizioni, tali disposizioni restano pienamente valide, compreso il fatto che i versamenti sospesi di marzo dovranno essere effettuati entro il 31 maggio, mentre quelli sospesi per aprile e maggio – ma solo se in sospesi in forza dell’articolo 18 del DL 23/2020 – potranno essere effettuati entro il 30 giugno (o a rate a partire da tale data).
I versamenti sospesi, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 18 del Decreto 23/2020, sono esclusivamente quelli relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del D.P.R. 600/73 (“ritenute paghe”), comprese addizionale regionale e comunale;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Possono beneficiare della sospensione i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professioni aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, e che rientrino in un delle seguenti situazioni:
1) Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Affinché sia possibile sospendere i versamenti sovra elencati scadenti nel mese di aprile, è necessario che sia intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
Parimenti, affinché sia possibile sospendere i versamenti sovra elencati scadenti nel mese di maggio ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è necessario che sia intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Si evidenzia che il calo deve essere calcolato facendo riferimento, come da testo definitivo del decreto, al fatturato o ai corrispettivi, e non ai ricavi o compensi come pareva in un primo momento.
Resta però ferma la necessità di effettuare un confronto “mese su mese”, e ciò vale anche per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, che per poter legittimamente sospendere il versamento IVA del I trimestre 2020 in scadenza a maggio, dovranno incorrere nel calo del fatturato o dei corrispettivi richiesto con riferimento al mese di aprile.
Se da un lato, quindi, viene meno la complicazione di doversi riferire ai ricavi per la verifica del calo, con tutte le conseguenze connesse ai principi di competenza o cassa a seconda della tipologia di contribuente, resta ferma l’incredibile complicazione di doversi riferire al mese precedente, con ciò dovendo contabilizzare tutto (almeno dal punto di vista dell’aspetto attivo), e oltre tutto dovendo considerare un mese alla volta mentre per i trimestrali normalmente le stampe sono effettuabili solo su base, appunto, trimestrale.
2) Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. In questo caso il meccanismo del raffronto “mese su mese” è il medesimo di quello esposto al punto uno, ma il beneficio della sospensione in questo caso spetta solo se lo scostamento è almeno pari al 50%.
3) Ai sensi del comma 5 dell’articolo 18 D.L. 23/2020 la sospensione spetta in ogni caso, senza necessità di valutazioni in ordine all’ammontare dei ricavi e compensi, anche ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019, così come spetta a prescindere da ulteriori valutazioni a favore degli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
4) Ultima ipotesi, quella prevista al comma 6 dell’articolo 18 che prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione spetti a fronte di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nell’esercizio precedente. Anche in questo caso la verifica va fatta “mese su mese”.
I versamenti sospesi a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 18 D.L. 23/2020 qui esaminati dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno, o in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno.
Questi contribuenti, indipendentemente dal calo di fatturato o corrispettivi, possono sospendere i versamenti:
- IVA
- Ritenute lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi
che scadono ad aprile, in forza delle disposizioni precedenti. Attenzione, però, che in questo caso dovranno anche riprendere i versamenti in forza delle precedenti disposizioni, e quindi a maggio e non a giugno. Potranno riprendere a versare a giugno solo se rispettano anche le nuove condizioni fissate dal decreto liquidità 23/2020.
Discorso diverso solo per i soggetti di cui all’articolo 61 comma 5 del D.L. 18/2020, che già in origine prevedeva per il “settore sport” (società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) la sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio, con ripresa dei versamenti a giugno. Questi contribuenti, quindi, potranno in ogni caso sospendere i versamenti fino a giugno, senza requisiti di calo di fatturato o corrispettivi, semplicemente in forza del “Cura Italia”.
Ricordiamo che anche nel caso delle sospensioni disposte dal decreto Cura Italia è prevista l’ipotesi delle rate, e quindi laddove ci si riferisce alla ripresa dei versamenti a maggio, si intende in rata unica o in cinque rate a partire da maggio, e parimenti laddove ci si riferisce a giugno (settore sport) si intende in rata unica o cinque rate a partire da giugno.