Il Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. l’11 luglio 2017, ha rideterminato la percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze percepiti dai soggetti persone fisiche nella misura del 58,14%.
La modifica è stata giustificata al fine di mantenere inalterato il livello di tassazione complessivo dei dividendi (imposte pagate dalla società più quelle pagate dal socio), in virtù della nuova aliquota IRES del 24% prevista dalla Legge di stabiità 2016 a decorrere dal 1/1/2017. In sostanza i dividendi percepiti dalle persone fisiche concorrono a formare il reddito imponibile con diversa incidenza a seconda del periodo in cui gli utili distribuiti si sono formati secondo la seguente tabella.
Tassazione ai fini IRPEF – Utili distribuiti
Periodo di formazione delle riserve
Imponibili ai fini IRPEF
Utili formati fino al 31 dicembre 2007
Imponibile al 40%
Utili formati dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2016
Imponibile al 49,72%
Utili formati dal 1° gennaio 2007
Imponibile per il 58,14%
Occorre con l’occasione ricordare che come gi accaduto in precedenza anche in questo caso viene stabilita una priorità “fiscale” nella distribuzione dei dividendi che, in presenza di riserve in bilancio formatesi con utili maturati nelle annualità precedenti, impone:
prima di utilizzare gli utili ante 2008 (imponibili per il socio per una quota del 40%);
poi passare a quelli realizzati tra il 2008 e il 2016 (imponibili per il socio per una quota del 49,72%);
solo finite queste riserve di utili si passa a quelle formatesi a partire dal 2017 (imponibili per il 58,14% del loro ammontare).
La stessa percentuale di imponibilità del 58,14% è applicabile all’ammontare delle plusvalenze realizzate, a partire dal 1° gennaio 2018, sulla cessione di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 68, comma 3, del T.U.I.R. Si tratta delle plusvalenze da tassare in capo alle persone quali redditi diversi nel quadro RL del Modello Redditi.
Rimangono in ogni caso con imponibilità al 49,72% del loro ammontare le plusvalenze derivanti da atti di cessione posti in essere prima del 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti dal 2018 in poi.
Infine va ricordato che sia alla distribuzione dei dividendi che al realizzo di plusvalenze qualora siano relativi a partecipazioni non qualificate, continua ad applicarsi l’imposta sostitutiva del 26% sull’intero ammontare percepito dei dividendi o della plusvalenza maturata.