Le novità del mod. IVA 2022
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet la bozza del mod. IVA 2022, relativo al 2021.
Dal nuovo modello è possibile desumere le seguenti novità:
- istituzione nel quadro VE / VF degli specifici righi delle nuove percentuali di compensazione;
- ridenominazione degli specifici campi di rigo VF34 al fine di recepire le nuove operazioni esenti che consentono comunque la detrazione dell’IVA a credito;
- ridenominazione dei righi VO10 e VO11 al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021, in materia di vendite a distanza di beni intraUE.
ll nuovo modello della dichiarazione IVA annuale, disponibile in bozza sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate presenta le novità di seguito sintetizzate.QUADRO VA
Nel quadro VA il rigo VA16 è riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operando nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, hanno usufruito della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 disposta dall’art. 1, comma 36, lett. c), Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021). In particolare nel predetto rigo va indicato l’ammontare dei versamenti sospesi.

QUADRO VE
Nel quadro VE va evidenziata l’introduzione degli specifici righi riservati alle nuove percentuali di compensazione:
- del 6,4% applicabile a legno e alla legna da ardere ex DM 5.2.2021;
- del 9,5% applicabile alle cessioni di bovini e suini vivi ex art. 68, comma 1, DL n. 73/2021.

Va inoltre evidenziato che a rigo VE33 vanno ricomprese:
- le cessioni esenti IVA di strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test) di cui all’art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- a seguito delle novità applicabili alle vendite a consumatori finali facilitate da un’interfaccia elettronica, c.d. “marketplace”, in base al nuovo art. 10, comma 3, DPR n. 633/72, le cessioni di beni effettuate da un operatore extraUE nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente / rivenditore degli stessi beni.
QUADRO VF
Le predette modifiche riscontrate nel quadro VE relativamente alle nuove percentuali di compensazione sono state apportate anche nella Sezione 1 e 3-B quadro VF.

Nella Sezione 3-A del quadro VF a rigo VF34, utilizzabile per la determinazione del pro-rata, è stato:
- ridenominato il campo 7 per tener conto delle predette operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 3, DPR n. 633/72 che consentono la detrazione dell’IVA ex art. 19, comma 3, lett. d-bis;
- ridenominato il campo 9 per tener conto delle predette operazioni esenti ex art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) che consentono la detrazione dell’IVA.

QUADRO VO
Nel quadro VO i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021. In particolare:
- il rigo VO10 è riservato agli operatori che effettuano vendite a distanza di beni intraUE che:
- non hanno superato la soglia di € 10.000;
- hanno esercitato l’opzione, dal 2021, per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE di destinazione dei beni.
- il rigo VO11 va utilizzato per comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione precedentemente esercitata.

Inoltre, i soggetti che effettuano le prestazioni di cui all’art. 7-octies, DPR n. 633/72 (telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici), nei confronti di privati UE, che non hanno superato la soglia di € 10.000 devono utilizzare il rigo VO16 per comunicare l’opzione dal 2021 per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE di residenza del committente.
Infine, è stato inserito il nuovo rigo VO17 riservato alla comunicazione della revoca dal 2021 dell’opzione esercitata dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al citato art. 7-octies nei confronti di committenti privati UE.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA 2022
Si rammenta infine che il mod. IVA 2022, relativo al 2021, deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, entro il 2.5.2022 (il 30.4 cade di sabato e l’1.5 è festivo). Entro il 28.2.2022 può essere presentato il mod. IVA 2022 comprensivo del quadro VP delle liquidazioni periodiche di ottobre – dicembre / quarto trimestre 2021.
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