Detrazione Iva fatture acquisto – termini ridotti

La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha modificato il termine entro cui:

esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72);
registrare le fatture d’acquisto (art. 25 DPR 633/72).
Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

L’intervento ha suscitato diverse perplessità tra gli esperti del settore.

Ad essere “sotto accusa” è prima di tutto la decorrenza delle nuove regole, in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente.

Alcune criticità sono state poi rilevate nel coordinamento con altre norme, relative soprattutto alle fatture di fine anno.

Nell’attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito le novità introdotte:

La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’IVA è esigibile, ossia quando l’operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi:

1) per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato;
2) per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all’importo fatturato o pagato.

In base alla nuova regola, quindi, supponendo di aver acquisto beni in agosto del 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, il diritto a detrarre l’Iva scade con i termini di presentazione del modello IVA 2018, periodo d’imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30.04.2018. Secondo la regola precedente, invece, il diritto alla detrazione sarebbe scaduto più tardi, con il Modello IVA 2020 relativo periodo d’imposta 2019 (secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

Nuovo termine per registrare le fatture d’acquisto

La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l’art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d’acquisto.

In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

Supponendo, ad esempio, di aver acquistato beni nell’agosto 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, l’annotazione nel registro Iva acquisti deve essere effettuata prima della liquidazione periodica in cui si intende detrarre l’Iva, e comunque entro il 30.04.2018, termine di presentazione del modello IVA 2018, periodo d’imposta 2017.

Fonte Fisco e tasse dello Speciale Pubblicato il 13/09/2017