RESPONSABILITA’ DEL LIQUIDATORE AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE E DEL BILANCIO

La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito attraverso la sentenza n.8334 dell’aprile 2016 che il liquidatore è responsabile solo se i debiti nei confronti dell’erario sono stati previamente iscritti a ruolo. Con riferimento a ciò vogliamo oggi fornire indicazioni precise rispetto alla responsabilità affidata ai liquidatori.
Ai fini fiscali e contributivi, ex art. 28 del Decreto Legislativo 175/2014, gli effetti della cancellazione di una società dal R.I. si verificano dopo che siano decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Tale norma non può avere applicazione retroattiva avendo natura sostanziale e in ottemperanza di ciò la stessa può operare solo per le richieste di cancellazione presentate a decorrere dal 13 dicembre 2014.
In sede di prima analisi la suddetta norma sembrerebbe avere come finalità quella di consentire la notifica degli atti intestati al soggetto estinto civilisticamente, tuttavia la stessa ha portata più ampia e comprende la volontà del Legislatore di integrare la responsabilità dei liquidatori. Responsabilità che ricordiamo viene giudicata solo nel momento in cui si provvede alla chiusura del bilancio di liquidazione e alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Infatti, la Cassazione ha negli anni sempre sancito che la responsabilità dei liquidatori opera solo qualora gli importi accertati a carico della società sono stati iscritti in ruoli provvisori, fattispecie che si manifesta molto raramente, non potendo la società essere intestataria di partite di ruolo una volta che sia stata eseguita la cancellazione della stessa dal R.I. .
Infine è necessario rilevare che la disciplina è diventata più stringente anche nei confronti degli amministratori; infatti la responsabilità sussiste nei confronti dell’amministratore indipendentemente dal fatto di aver successivamente nominato i liquidatori.

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