CHECK-LIST VISTO CONFORMITÀ IVA

VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2023

Art. 10, DL n. 78/2009

Facendo seguito all’Informativa dedicata all’esame dell’attività di verifica finalizzata al rilascio del visto di conformità al mod. IVA 2023, si propone, come di consueto, un fac-simile della check-list (in formato word) utilizzabile per attestare l’esecuzione dei controlli da parte del “certificatore”.

Si rammenta che:

  •   l’apposizione del visto di conformità al mod. IVA 2023 è necessaria non solo per l’utilizzo in compensazione (superiore a € 5.000) del credito IVA, ma anche per la richiesta di rimborso dello stesso (superiore a € 30.000) senza garanzia;
  •   i soggetti ISA che hanno ottenuto per il 2021 un punteggio almeno pari a 8 / 8,5 quale media 2021 – 2020 sono esonerati dal visto di conformità / prestazione della garanzia per la compensazione / rimborso del credito IVA per un importo fino a € 50.000 annui.

Per poter compensare il credito IVA 2022 per importi superiori a € 5.000 annui è necessario presentare la dichiarazione munita del visto di conformità.

Il visto di conformità può essere rilasciato da un soggetto abilitato al quale sono richieste una serie di verifiche tra cui:

  • il controllo della correttezza del codice attività e della documentazione contabile;
  • il riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti e dell’utilizzo del credito dell’anno precedente;
  • l’individuazione delle fattispecie idonee a generare il credito IVA.

Il visto di conformità può sostituire la prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso del credito IVA per un importo superiore a € 30.000 da parte di un contribuente “non a rischio”.

Si rammenta che i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2021 / 8,5 quale media 2020 – 2021 beneficiano dell’esonero dal visto per un importo fino a € 50.000 annui.

contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale per importi superiori a € 5.000 devono presentare la dichiarazione munita del visto di conformità.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità interessa anche le richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (mod. IVA TR).

È possibile utilizzare in compensazione il credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (istanza trimestrale).

soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

  • 8 per il 2021 (mod. REDDITI 2022);
  • 8,5 quale media 2020 – 2021;

beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2022 per un importo fino a € 50.000 annui così come disposto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.4.2022 con riferimento al c.d. “regime premiale”.

Si rammenta che in base all’art. 1, comma 422, Legge n. 311/2004, è previsto il divieto di compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente

In presenza di iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa anche la compensazione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 (in base al quale la compensazione orizzontale dei crediti erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

Infine, in caso di richiesta di rimborso del credito IVA di importo superiore a € 30.000 da parte di un soggetto “non a rischio”, è possibile non prestare la garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E ha evidenziato che:

  • l’apposizione del visto di conformità è unica e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per quest’ultimo è richiesta anche la predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • i limiti di € 5.000 / 30.000 vanno calcolati separatamente per la compensazione e per il rimborso.

Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA pari a € 29.000 destinato alla compensazione per € 4.000 e richiesto a rimborso per € 25.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Il visto di conformità può essere rilasciato da uno dei seguenti soggetti:

“AUTO” VISTO DI CONFORMITÀ

Nella citata Circolare n. 32/E l’Agenzia ha ribadito che un professionista in possesso dei requisiti sopra esaminati può “autonomamente” apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione senza doversi rivolgere ad un soggetto terzo.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Con riferimento alle società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione annuale, anche dal soggetto al quale è stato attribuito il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto ex art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Va posta attenzione quindi alla compilazione dei seguenti campi del Frontespizio del mod. IVA:

  • Codice fiscale del professionista” presente nel riquadro “Visto di conformità “;
  • Codice fiscale dell’incaricato” presente nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica“.

La compilazione dei predetti campi è direttamente collegata alla modalità comunicata alla DRE per l’attività di rilascio del visto di conformità.