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Credito di imposta bonus pubblicità

Il prossimo 30 settembre 2020 è in scadenza la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute per investimenti pubblicitari.

Il credito di imposta sarà conteggiato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il cui importo deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate (che farà pervenire i dati al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del CdM).

Successivamente, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 gennaio 2021, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di accesso al credito dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020.


Il credito di imposta sarà utilizzabile unicamente in compensazione orizzontale presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).
In sede di compilazione del modello F24 è necessario indicare il codice tributo 6900, istituito dalla risoluzione n. 41/E/2019.

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Misura del credito di imposta

Per effetto del Decreto Rilancio e del Decreto Cura Italia, il credito di imposta è stato fissato in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati.
Infatti sul punto si fa presente che già a partire dall’anno 2019 era stata eliminata la maggiore misura del 90% a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up innovative.


L’importo rappresenta tuttavia l’ammontare massimo del beneficio “teorico” spettante, in quanto il credito è soggetto al limite massimo di spesa di cui al comma 3 dell’art. 57-bis e determinato annualmente con apposito DPCM (come previsto dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90).

Per l’anno 2020, il tetto di spesa è stato fissato dal Decreto Rilancio, come meglio specificato nel successivo paragrafo.

Quando presentare le domande per ottenere il Bonus Pubblicità

All’ultimo periodo del comma 1-ter viene disposto che la comunicazione ex art. 5, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (di seguito, il “Regolamento”) per l’accesso per il 2020 deve essere presentata telematicamente dall’1 settembre al 30 settembre 2020.

Poiché la finestra temporale a regime andava dall’1 marzo al 31 marzo di ciascun anno e le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 17 marzo 2020, è stato chiarito che saranno considerate valide le domande presentate nel mese di marzo, ferma restando la possibilità per il contribuente di apportare eventuali modifiche ai dati già comunicati mediante la trasmissione di una nuova comunicazione da effettuare nel mese di settembre.