credito imposta ricerca e sviluppo
Credito di Imposta in Ricerca e Sviluppo

Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo. L’art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 convertito (sostituito dalla L. 190/2014 e ulteriormente modificato dall’art. 1 co. 15 – 16 della L. 232/2016) e il DM 27.5.2015 prevedono il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
L’art. 1 co. 70 – 72 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha, da ultimo, modificato la misura dell’agevolazione a decorrere dal 2019 e introdotto alcuni obblighi documentali già dal 2018.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del Credito di Imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni.
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al DM 4.9.96.
In tal caso rilevano le spese per attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dal soggetto commissionario in laboratori e strutture situate sul territorio (art. 1 co. 72 della L. 145/2018).

Ambito temporale del Credito di Imposta

Sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2020 (anni 2015 – 2020 per i soggetti “solari”).
L’agevolazione spetta quindi per 6 periodi d’imposta, anche in caso di modifica all’ambito temporale dell’esercizio sociale (ris. Agenzia delle Entrate 9.10.2017 n. 121).

Attività di ricerca e sviluppo agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

Con riferimento all’attività di sviluppo software, normalmente classificabili tra le attività di sviluppo sperimentale, valgono i criteri contenuti nel “Manuale di Frascati” (circ. MISE 9.2.2018 n. 59990).
Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico).
Gli investimenti in ricerca e sviluppo devono presentare il requisito della novità, non essendo agevolabili tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse, sia il requisito del rischio finanziario nonché d’insuccesso tecnico (ris. Agenzia delle Entrate 46/2018).

Esclusioni dal Bonus del Credito di Imposta

Non si considerano, invece, attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti (cfr. risposte Min. Sviluppo economico 29.9.2017 con riferimento al settore tessile e moda).

Interpello 

È possibile presentare, ai sensi dell’art. 11 della L. 212/2000, un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate con riferimento a fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
Nei casi, invece, di dubbi relativi all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione (es. se una data attività di ricerca intrapresa allo scopo di sviluppare mescole e prodotti in gomma sia ammissibile), è possibile acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, senza presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, inviando la richiesta all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it (circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13).

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili. Si tratta, in particolare, dei costi relativi a (art. 3 co. 6 del DL 145/2013):

Personale Dipendente

Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio

nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con il DM 31.12.88, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’IVA (lett. b);


Contratti di ricerca stipulati con università

enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta , a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente (lett. c);

contratti stipulati con imprese diverse da quelle sopra indicate per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente (lett. c-bis);

competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (incluso l’acquisto in lotto da società fallita; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2017 n. 19) (lett. d);

materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (lett. d-bis); tali spese non sono ammissibili nel caso in cui l’inclusione comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Software

Con riferimento ai costi per i software, i programmi per elaboratore tutelati dal diritto d’autore (software coperto da copyright) possono rientrare tra le competenze tecniche, mentre i casi residuali di programmi coperti da brevetto per invenzione rientrano invece tra le privative industriali. 
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione marchi, disegni e modelli (circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13, § 4.5).

Corsi di formazione

Non sono agevolabili i costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo intrapresa nell’ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle, non avendo il carattere innovativo richiesto dall’agevolazione (ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 80).

Condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13, § 2.1):

A tali fini, per “spesa incrementale complessiva” si intende la differenza positiva tra:

La media storica deve essere calcolata tenendo sempre conto di tutti i costi ammissibili sostenuti nei periodi di riferimento, ivi compresi quelli relativi alla ricerca commissionata da soggetti non residenti (risposta interpello 2.11.2018 n. 58).

Determinazione del credito d’imposta

Dal 2019, la misura del credito d’imposta è distinta in base alla tipologia di costi (art. 1 co. 70 della L. 145/2018).
La misura del 50% si applica soltanto per:

Le restanti spese possono invece beneficiare della misura del 25%.

La seguente tabella sintetizza la misura dell’agevolazione in relazione alla tipologia di costi ammissibili

Tipologia di costiMisura
agevolazione
Personale dipendente (lett. a)
50%
Personale “autonomo” (lett. a-bis)
25%
Quote ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio (lett. b)
25%
Contratti di ricerca stipulati con università e con start up e PMI innovative (lett. c)
50%
Altri contratti di ricerca (lett. c-bis)
25%
Competenze tecniche e privative industriali (lett. d)
25%
Materiali, forniture e prodotti analoghi per prototipi (lett. d-bis)
25%

L’aliquota del 25% o del 50% si applica alla differenza tra (circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13, § 2.1):

Occorre individuare la quota di eccedenza su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP.

Conservazione della documentazione

Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta, tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi (cfr. art. 7 co. 5 del DM 27.5.2015).

Certificazione della documentazione contabile

Come sopra anticipato, l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione (art. 3 co. 11 del DL 145/2013, novellato dall’art. 1 co. 70 della L. 145/2018).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

Credito d’imposta per le spese di certificazione

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro (fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro).

Relazione tecnica Credito imposta ricerca e sviluppo

Il nuovo comma 11-bis dell’art. 3 del DL 145/2013 (introdotto dalla legge di bilancio 2019) dispone che, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione:

Relazione

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente (circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5, § 6).

Patent box

I costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di Patent box (circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5).

Incentivi comunitari

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi (es. Horizon 2020), purchè complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili (ris. Agenzia delle Entrate 25.1.2017 n. 12).