Azione di Responsabilità Amministratore S.r.l.

Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di S.R.L.

A) La legittimazione attiva della società nell’esercizio dell’azione sociale (art. 2476 c.c.).
A seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma del diritto societario, avvenuta il 1° gennaio 2004, parte della giurisprudenza negava la legittimazione attiva della s.r.l. all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 2476 c.c.
Attualmente prevale l’orientamento che afferma l’esperibilità di tale azione anche in seno a una società responsabilità limitata.
L’azione deve essere preventivamente deliberata dall’assemblea dei soci o dai soci secondo le forme di consultazione eventualmente ammesse dallo statuto della società.
In caso di fallimento legittimato esclusivo all’esercizio dell’azione è il curatore.
B) Litisconsorzio della società nell’ipotesi di azione promossa dal socio.
Diversamente da quanto previsto per le s.p.a. (art. 2393 bis c.c.) il legislatore non ha previsto che la società debba essere chiamata in giudizio.
Tale lacuna legislativa ha dato adito a due diverse interpretazioni.
La prima interpretazione postula che la società non debba essere chiamata in giudizio, in base ai seguenti argomenti:
a) l’eccezionalità della disposizione contenuta nell’art. 2393 bis c.c.;
b) la legittimazione straordinaria del socio che agisce come singolo prevista dalla legge ex art. 81 c.p.c.;
c) disponibilità di tale azione sociale da parte della società che può rinunciarvi o transigere la controversia, a condizione che vi consentano i 2/3 del capitale sociale e non vi si opponga 1/10 del capitale sociale;
d) superfluità dell’integrazione del contraddittorio, poiché gli effetti favorevoli della sentenza all’esito dell’azione di responsabilità si riverberano automaticamente sulla società;
La tesi del litisconsorzio necessario, che attualmente sembra prevalere, poggia sui seguenti argomenti:
la norma di cui all’art. 2393 bis comma 3 c.c. è espressione di un principio generale;
l’azione è tesa a ottenere ad una pronuncia in favore della società, che se non partecipa al giudizio non può beneficiare degli effetti favorevoli della sentenza.
C) L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di s.r.l.
L’art. 2394 e l’art. 2394 bis c.c. a seguito della novella del 2003, non si applicano alle società a responsabilità limitata; dal canto suo, l’art. 146 della Legge fallimentare non prevede espressamente tale azione in seno alla S.r.l.
Vi sono tuttavia alcuni indici normativi che depongono a favore dell’esperibilità di tale azione anche nella s.r.l.
Innanzitutto, per le società soggette a direzione e coordinamento è prevista la responsabilità verso i creditori sociali della società controllante e di chi abbia preso parte al fatto lesivo, anche se si tratti di una s.r.l. o di suoi amministratori (vedi art. 2497 c.c.); inoltre, le norme in materia di scioglimento, applicabili a tutte le società di capitali, prevedono espressamente la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali (vedi art. 2485, comma 1, e 2486 comma 2 c.c.).
Qualora non si ritenga che l’azione in discorso possa essere esperita in seno alla S.r.l., resta ferma in ogni caso in capo ai creditori sociali – equiparati ai terzi – l’azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per danni loro cagionati dalla mala gestio degli amministratori.
Anche in ordine alla ammissibilità dell’azione del curatore fallimentare si può profilare qualche perplessità.
Innanzitutto, anche in questo caso a differenza di quanto accade per la società per azioni, non c’è una disposizione che preveda espressamente la legittimazione attiva del curatore fallimentare all’azione in discorso (vedi art. 2394 bis c.c.).
Inoltre, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se esercitata dal curatore, assume il valore di pretesa di massa, riguardante la società, a nulla rilevando il diretto rapporto col creditore sociale eventualmente danneggiato dal singolo atto doloso o colposo dell’amministratore.
Vi sono tuttavia ragioni valide per ammettere la legittimazione attiva in capo al curatore fallimentare nell’azione in discorso: l’art. 146 l.f. prevede che il curatore possa esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, gli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori della società fallita.
La norma non opera dunque distinzioni tra le società di capitali: pare corretto pertanto affermare che al curatore fallimentare spetti l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori anche in seno a una società a responsabilità limitata.
A tale conclusione è anche pervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 17121 del 2010).
D) La prescrizione dell’azione.
L’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori si prescrive in 5 anni, decorrenti dalla cessazione della carica o dal momento in cui il danno si è prodotto o si è manifestato, fatti salvi i casi in cui gli amministratori hanno agito con dolo – in tal caso il decorso del termine prescrizionale è sospeso sino alla scoperta del dolo – e il caso in cui il fatto integri un reato ai sensi degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare, in cui si applica il termine prescrizionale di 10 anni.
L’azione dei creditori sociali si prescrive ugualmente in 5 anni dal manifestarsi dell’insufficienza del patrimonio.
E) Il danno risarcibile.
Gli amministratori sono responsabili del danno del provocato alla società e/o ai creditori sociali in via immediata e diretta e prevedibile, secondo le regole civilistiche che presiedono alla quantificazione del danno contrattuale risarcibile.
La casistica più ricorrente delle condotte dannose da parte degli amministratori consiste in:
atti distrattivi;
omesso pagamento oneri fiscali e contributivi;
alterazione delle scritture contabili, violazione degli obblighi pubblicitari, contabili o amministrativi, falsificazione del bilancio;
illegittima prosecuzione dell’attività sociale in difetto dei presupposti di legge.
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