CAMPAGNA DICHIARAZIONE REDDITI 2020

MODELLO 730

MODELLO UNICO

Affidati ad un Professionista per ricevere l’adeguata cura alla personalizzazione della tua dichiarazione dei redditi. Verifichiamo puntualmente le informazioni e tutta la documentazione fornita per evitare errori o possibili diminuzioni sui conguagli ottenuti. Forniamo consulenza personalizzata sulle possibili detrazioni alle quali puoi accedere. Inviamo il modello 730 e ci occupiamo di tutti gli adempimenti . Affidati ad un Dottore Commercialista e non ad un qualunque operatore.

Modello 730

Guida alla predisposizione dei documenti da presentare allo Studio per la dichiarazione dei redditi. Allega i documenti online ed invia allo Studio per la verifica, compilazione ed invio.

Unico PF

Guida alla predisposizione dei documenti da presentare allo Studio per la dichiarazione dei redditi. Allega i documenti online ed invia allo Studio per la verifica, compilazione ed invio.

Carica Documenti Online

Dopo aver raccolto i documenti, vai sul nostro modulo online per richiedere la compilazione del modello 730 o modello UNICO, scansionali e inviali al nostro Studio.

Il 730 facilita il Contribuente: può essere congiunto e consente la compensazione dei crediti/debiti tra i coniugi. Sarà il sostituto d’imposta a trattenere o rimborsare l’importo nella busta paga. Il servizio 730 è prestato da un Professionista esperto fiscale al tuo servizio sia per la compilazione della dichiarazione 730 che per la consulenza.

– Ultima busta paga 2020 in possesso al momento della compilazione della dichiarazione
– Copia codice fiscale proprio, del coniuge e/o familiari a carico (e relativi documenti di identità)
– Copia ultima Dichiarazione dei Redditi presentata (Mod. Redditi o Mod. 730)
– Eventuali deleghe di pagamento ACCONTI
– Copia dichiarazione e/o comunicazione IMU
– Certificazione Unica 2020
– Certificazione di indennità o somme erogate da Enti (INPS, INAIL, Casse Edili ecc.) non segnalate al proprio
sostituto d’imposta per il conguaglio
– Atti di vendita o acquisto di terreni e/o fabbricati effettuati nel 2019 e nei primi mesi del 2020
– Documentazione di altri redditi (affitti, dividendi sugli utili, collaborazioni, prestazioni occasionali, ecc.)
– ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI documentati da fatture, ricevute o ticket per prestazioni o per acquisto di: spese
sanitarie incluse quelle per i familiari (esami, visite e cure mediche in genere quali dentistiche/omeopatiche,
interventi chirurgici, trapianti e degenze, occhiali e lenti da vista, apparecchi per l’udito, attrezzature sanitarie,
assistenza sanitaria, veicoli per portatori di handicap ecc.), interessi passivi per mutui su abitazioni, assicurazioni
vita/infortuni/eventi calamitosi e contributi volontari, spese scolastiche, spese funebri, spese veterinarie,
contributi obbligatori, contributi personale domestico, adozioni di minori stranieri, erogazioni a vari enti/
istituzioni/associazioni, spese di ristrutturazione, riscatto per pace contributiva e colonne per la ricarica, spese
per arredo immobili ristrutturati (compresi arredi giovani coppie) e Iva per acquisto abitazione A o B, fondi
pensione integrativi, locazioni (L.431/98, per trasferimento per lavoro, per studenti fuori sede o giovani, ecc.),
spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, oneri per il risparmio
energetico, contributi riscatto corso laurea, spese sostenute (ragazzi tra 5 e 18 anni) per l’iscrizione annuale o
abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc., spese per la frequenza di asili nido e spese
sostenute per acquisto abbonamenti al trasporto pubblico.
– Documenti riguardanti immobili e attività finanziarie detenute all’estero. I dati saranno indicati nel quadro RW e
RM del Modello Redditi a integrazione del Modello 730.

Il nuovo limite reddituale per i figli a carico di età non superiore a ventiquattro anni è aumentato a
4.000,00 euro.
– Aumentato a 800,00 euro per ciascun alunno, il limite di detraibilità per le spese di istruzione per la
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo
grado.
– Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta
2019 delle persone decedute.
– Aumentata a 1.000,00 euro la detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida.
– Detrazione per comparto sicurezza e difesa spettante al personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate, titolare del reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore in ciascuno anno
precedente a 28.000 euro.
– Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) del 50%
con una ripartizione in 5 quota annuali.
– Detrazione per le spese sostenute dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, del 50% per l’ammontare
massimo di 3.000,00 euro con una ripartizione in dieci quote annuali.

– Introduzione dello “Sport bonus”, ovvero il credito d’imposta pari al 65% delle somme erogate in
favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici, nel limite del 20% del reddito
imponibile ed è ripartita in tre quote annuali.
– Introduzione del credito d’imposta per bonifica ambientale nella misura del 65% delle erogazioni
effettuate nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartita in tre quote annuali.
– Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille con la possibilità di indicare una specifica
finalità tra cinque distinte opzioni.
Ricordiamo, altresì, che per l’anno d’imposta 2019 sono state prorogate le seguenti
agevolazioni:
– Detrazione delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
– Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
– Detrazione delle spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2019 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che hanno percepito redditi nel 2019 ma non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio per la dichiarazione del 2020.

Quadri RM, RT, RW

In presenza di determinati redditi che non vanno indicati nel modello 730 ma con il modello Redditi Persone i contribuenti possono continuare a presentare il modello 730 aggiungendo alcuni quadri del modello Redditi PF.

Si tratta dei redditi da indicare nei quadri RM, RT, RW.

Nel quadro RM vanno indicati:

  • redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana
  • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva (D.lgs. 239/1996)
  • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta
  • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%
  • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%
  • compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni  percepiti da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che non intendono optare per la tassazione ordinaria (articolo 1, comma 13 della legge n. 145 del 2018)
  • i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2019.

Nel quadro RT vanno indicati:

  • plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito
  • minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e si intende riportarle negli anni successivi
  • i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2019.

Il quadro RW va compilato:

  • da chi detiene investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria
  • dai proprietari (o titolari di altro diritto reale) di immobili situati all’estero

I quadri RM, RT e RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello Redditi Persone fisiche nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.

Lo Studio desidera informarla in merito ad una novità prevista dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità 2020). A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021 redditi 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire SOLAMENTE mediante:

1) bonifico bancario o postale;

2) ulteriori sistemi “tracciabili” diversi da quello in contanti tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. 

Di conseguenza, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Tale normativa esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri: medicinali e dispositivi medici; prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Le spese, per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione, a titolo meramente esemplificativo, sono:  spese sanitarie diverse da quelle sopra riportate (esempio visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate al S.S.N.);  spese per istruzione; spese funebri;  spese per l’assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi;  interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;  spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese veterinarie;  premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;  spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; ecc.
Le suggeriamo dunque di conservare, per questa tipologia di oneri, oltre ai giustificativi (ad esempio fatture, ricevute ecc.) anche la prova dell’avvenuto pagamento tramite mezzo tracciabile (bonifico, ricevuta del bancomat, carta di credito ecc.).

LA NOSTRA METODOLOGIA

Lo Studio fondato oltre 45 anni fa si è evoluto per stare dietro ai cambiamenti del mercato ed alle nuove necessità. Lavoriamo con passione trasmettendo ai nostri clienti positività e osserviamo sempre con molta attenzione ogni contesto con cui veniamo a contatto. Non ci sono soluzioni standard ma ogni posizione viene analizzata nel suo contesto specifico di unicità per rendere genuina la consulenza.

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